3 marzo 2005

TROPPI REGGENTI AI BENI CULTURALI

Taluni Capi Dipartimento hanno nominato dirigente reggente alcuni Funzionari C2.
Tali scelte avevano destato dubbi e dalla Corte dei Conti sono arrivati messaggi che peraltro si muovevano sulla base di decisioni assunte in passato su scelte operate da altre amministrazioni .
Oggi l’amministrazione è costretta a fare marcia indietro proprio in virtù della delibera che noi pubblichiamo e che come vedete non permette l’affidamento a funzionari di C2 di Uffici o Istituti Dirigenziali.
Cosa dire,questa è l’ennesima dimostrazione o di una Amministrazione incapace e superficiale oppure di una Amministrazione che dell’arroganza e del disprezzo delle regole ne fa uso spesso e volentieri.
Deliberazione n. 13/2003/P
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei Conti
In Sezione centrale di Controllo di legittimità
su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
I Collegio
nell’adunanza del 12 giugno 2003
*****
Visto il decreto 27 dicembre 2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali;
visto il rilievo istruttorio n. 16 del 16 aprile 2003 dell’Ufficio di controllo atti del Ministero dell’Economia e delle finanze e la risposta dell’Amministrazione pervenuta alla Corte dei conti in data 16 maggio 2003;
vista l’ordinanza in data 28 maggio 2003 con la quale il Presidente della Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l’adunanza odierna il I Collegio della Sezione;
vista la nota della Sezione Centrale di controllo in data 29 maggio 2003 con la quale la predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -;
visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
udito il relatore consigliere Michele Umberto FRANCESE;
intervenuto il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze;
ritenuto in
F A T T O
Con il provvedimento in esame è stata attribuita al sig. Andrea Salvaggio – pos. econ. C2 – la temporanea reggenza del Rep. 1° nell’ambito degli Ufficio alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.L. 28 marzo n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.
Con rilievo istruttorio n. 16 del 16 aprile 2003 il competente Ufficio di controllo della Corte ha restituito, non registrato, il citato provvedimento rappresentando delle perplessità in ordine all’inquadramento alla ex VIII qualifica funzionale del sig. Salvaggio, a se guito di procedure di riqualificazione dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002 – ed osservando inoltre che il predetto funzionario risulta privo del requisito di “almeno 5 anni di effettivo servizio” nella 8° q.f., ora area C – pos. econ. C2 -, richiesto per gli incarichi di reggenza dal decreto del Ministero delle finanze n. 1911/97.
In sede di risposta al rilievo, l’Amministrazione ha controdedotto precisando, in merito alle menzionate procedure di riqualificazione, che la legge 265/2002 le ha provvisoriamente salvaguardate in attesa di una specifica disciplina contrattuale tuttora non intervenuta. Viceversa, con riferimento alla censura in ordine al requisito di 5 anni di effettivo servizio nella 8 q.f. – pos. econ. C2 -, ha affermato.”Il D.M. n. 1911/97, emanato vigente ancora l’ordinamento previsto dalla legge n. 312/80, si riferisce ad un sistema che è stato modificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dei Ministeri per il quadriennio 1998/2001, pubblicato in G.U. il 25 febbraio 1999. Tale C.C.N.L., avente forza di legge dopo la riforma del rapporto di pubblico impiego ex d.legvo 29/93, istituisce un nuovo sistema ordinamentale del personale, ora diviso in 3 aree, abrogando la vecchia ripartizione in qualifiche funzionali.”
“Il nuovo ordinamento, tenuto conto della sua natura innovativa non risulta però essere completamente assimilabile al precedente, con conseguente necessità di adeguare, anche in via interpretativa, il ripetuto D.M. n. 1911/99, ai fini della sua applicazione, nell’ambito di tale nuovo ordinamento. In questo senso, corre l’obbligo di evidenziare il riferimento esplicito di equipollenza, contenuto nelle norme finali del citato contratto, delle posizioni econ. C1, C2 e C3 alla ex carriera direttiva ai fini dell’applicazione dell’art. 28, comma 2, del d.legvo n. 29/93”, che prevede l’accesso alla dirigenza.
A giudizio dell’Ufficio di controllo della Corte le suindicate argomentazioni nel mentre sono apparse idonee a superare le perplessità sul primo punto, dal momento che, effettivamente, l’art. 1 comma 4 del decreto legge n. 209/2002 convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 265, prendendo atto della sentenza Corte Costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002 recante la declaratoria di illegittimità delle procedure di riqualificazione espletate in applicazione di norme dichiarate incostituzionali, ha temporaneamente salvaguardato la posizione dei vincitori di quei concorsi tra cui il Salvaggio, in attesa della disciplina contrattuale della materia tuttora non intervenuta. Viceversa con riferimento al secondo punto del rilievo le argomentazioni dell’Amministrazione non sono apparse altrettanto idonee ad inficiarne la fondatezza talchè si è pervenuti alla odierna Adunanza di trattazione, a seguito di apposita Ordinanza del Presidente della Sezione Centrale di controllo su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, emanata il 28 maggio 2003 e ritualmente comunicata all’Amministrazione interessata.
“In limite litis” l’Amministrazione ha fatto pervenire una memoria in cui, ribadendo la equipollenza delle posizioni economiche C1, C2 e C3, ai fini dell’accesso alla dirigenza, ne ha esteso e potenziato la valenza a tutti gli effetti, ivi compreso il caso della reggenza essendo l’area C - si asserisce - “un’area unica ed omogenea”.
E’ presente per l’Amministrazione il dott. Aldo BOVI Direttore dell’Ufficio Amministrazione delle Risorse - Area III - Rep. XI del Dipartimento per le Politiche Fiscali, il quale insiste per la registrazione del decreto all’esame, ribadendo ancora una volta le tesi esposte in memoria.
D I R I T T O
Come risulta dalla rassegna in fatto, la Sezione è chiamata a decidere se il mutato sistema ordinamentale del personale statale che ha sostituito le preesistenti qualifiche funzionali VII, VIII e IX nelle attuali posizioni economiche C1, C2 e C3 abbia apportato alle corrispondenti mansioni delle modifiche sostanziali, tali da far ritenere travolti e superati il contenuto e la disciplina delle preesistenti qualifiche funzionali. In particolare occorre decidere, con riferimento al caso di specie, se l’attuale posizione economica C2 alla quale appartiene il sig. Salvaggio, consenta a quest’ultimo di poter essere destinatario dell’incarico di reggenza di funzioni dirigenziali, a differenza della corrispondente ex VIII qualifica funzionale che per tale incarico richiedeva il requisito, di cui il predetto è privo, di “almeno 5 anni di effettivo servizio” in quella qualifica.
Tale requisito – è qui il caso di specificare – è previsto dal decreto del Ministro delle finanze n. 1911/97 applicativo dell’art. 12, comma 3, del Decreto legge 28 marzo n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, che nel prevedere l’istituto della reggenza di Uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, ne affidò al Ministro dell’Amministrazione medesima la determinazione dei criteri e delle modalità.
Ciò posto, al suindicato quesito la Sezione ritiene di dover dare risposta negativa in considerazione soprattutto dei due seguenti motivi: il primo è che il C.C.N.L. richiamato dall’Amministrazione e relativo al personale dei Ministeri per il quadriennio 1998/2001, nel definire il nuovo sistema di classificazione del personale, all’art. 13, comma 4 recita: “ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica funzionale e profilo di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall’art. 56 del d.leg. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito”.
E’ agevole da ciò desumere – osserva la Sezione – che l’inquadramento nelle nuove Aree in base alle ex qualifiche funzionali e profili di appartenza, non comporti, in punto di mansioni, delle innovazioni sostanziali rispetto a quelle preesistenti.
Il secondo motivo che legittima una risposta negativa al quesito che ne occupa, è incentrato sulla considerazione che l’istituto della reggenza nell’Amministrazione finanziaria, previsto nel quadro del potenziamento dell’Amministrazione medesima e delle attività di contrasto dell’evasione fiscale, è da considerarsi, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative di quella Amministrazione, come un istituto retto da una normativa speciale. Quest’ultima come tale, deroga, per un certo verso, alla disciplina generale della materia nel consentire ai funzionari dell’ex livello VIII, oggi posizione economica C2 (oltre che agli ex livelli IX oggi posizione economica C3) di poter svolgere incarichi di funzioni dirigenziali non generali.
Ciò stante ritiene la Sezione che tale normativa speciale, nonostante il mutato ordinamento del personale dei Ministeri, continui tuttora a vivere nella sua integrità e interezza talchè trovano, quindi, piena applicazione sia l’art. 13 della legge 140/97 norma base dell’istituto della reggenza nell’Amministrazione finanziaria, sia il D.M. n. 1911/97 recante la indicazione dei criteri e delle modalità di essa.
In tale contesto non ha pregio la tesi dell’Amministrazione secondo cui la equipollenza riconosciuta dal nuovo Ordinamento del personale dei Ministeri, ai fini dell’accesso alla dirigenza (art. 28 comma 2 d.leg. 29/93) delle posizioni economiche C1, C2 e C3, dovrebbe valere anche e “a maggior ragione” ai fini dell’accesso alla reggenza. Ed invero, a parte la già prospettata peculiarità e specificità dell’istituto della reggenza nell’ambito dell’Amministrazione finanziaria, e a parte la diversità e non assimilabilità delle ipotesi d’accesso alla dirigenza e d’accesso alla reggenza, rileva il fatto che la tesi dell’Amministrazione ove conferente, dimostrerebbe caso mai il contrario, nel senso che, proprio perché le richiamate posizioni economiche C1, C2 e C3 non sono di per sé indistinte e non formano, quindi, “un’area unica ed omogenea”, il nuovo Ordinamento del personale ha avvertito l’esigenza di stabilirne la equipollenza a determinati fini quale quello di accesso alla dirigenza, ciò che, altrimenti, non sarebbe stato necessario.
Devesi inoltre rilevare, su un piano più generale e in aggiunta ai motivi sopra illustrati che rendono già di per sé illegittimo il provvedimento in esame, che il provvedimento medesimo desta delle perplessità anche sotto il profilo della motivazione.
Ed invero la reggenza conferita al sig. Salvaggio, pur tenendo conto delle difficoltà peraltro confermate dal rappresentante dell’Amministrazione alla odierna Adunanza, in cui versa l’Amministrazione medesima in punto di organico di dirigenti, non appare di breve durata e non presenta prospettive di rapida e imminente soluzione sembrando, invece, proiettarsi in un futuro di durata ampia ed indeterminata.
Sul punto la Sezione non può non ricordare che l’istituto della reggenza è un rimedio “extra ordinem” di carattere eccezionale ed autoritativo, dovuto a cause imprevedibili e che risponde alla ineliminabile esigenza di assicurare la continuità dell’azione dei pubblici poteri. Come tale la sua durata dev’essere temporalmente limitata, senza escludere quindi l’eventuale apposizione di un termine finale sia pure allo scopo di rivedere e riesaminare la situazione che, in ogni caso, non può trasformarsi, da situazione transitoria in situazione a regime.
Tenuto conto di tutto quanto suesposto il decreto in esame deve ritenersi illegittimo.
P.Q.M.
Ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe.
IL PRESIDENTE
(Danilo DELFINI)

IL RELATORE
(Michele Umberto FRANCESE)

Depositata in Segreteria il 01.07.2003
MP MIRABILIA SI VA AD UNA SCHIARITA