8 giugno 2008

Vicedirigenza, ricorsi respinti!


DAL SITO DELLA DIRSTAT

Napoli, 4 giugno 2008
Ill.mo Dott. Arcangelo D’Ambrosio quale Segretario Generale DIRSTAT Via Ezio n. 12 ROMA omissis.
OGGETTO: VERTENZE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA VICEDIRIGENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PP.AA. DI CUI ALLA LEGGE N. 145/2002.
COMUNICAZIONE ESITO GIUDIZI

Spett.le Sindacato,
con la presente per comunicare che la Sez. I^ del T.A.R. Lazio con sentenze n. 4552/08 (Ladisa ed altri), n. 4547/08 (Ventura ed altri), n. 4551/08 (Lavosi ed altri), n. 4553/08 (Giustino ed latri), n. 4554 (Clementi ed altri), n. 4545/08 (Firinu ed altri), n. 5268/08 (Frollo ed altri) ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione, operando un autentico revirement rispetto alle n. 2 pronunce (n. 4266/07 e n. 5063/2007), con le quali lo stesso Collegio, soltanto un anno prima, aveva ritenuto la propria cognizione a conoscere della controversia, connotando in termini inequivocabili la direttiva o atto di indirizzo quale vero e proprio provvedimento amministrativo e ciò sia dal punto di vista soggettivo (P.A. adottante) che da un punto di vista oggettivo o contenutistico.
Lo scrivente avvocato, non condividendo questa nuova presa di posizione, rimane convinto che l’unico giudice competente a decidere in subiecta materia sia il Giudice Amministrativo: prova ne sia che, gli stessi Giudici ordinari aditi per il medesimo contenzioso, stanno procedendo a rigetti sistematici dei gravami ritenendo che nella fase di contrattazione alcun tipo di decisione giudiziale possa essere utilmente resa.

D’altro canto si è sempre ritenuto da parte dello scrivente che l’unica fase nella quale sia possibile sollecitare l’intervento giudiziale sia quella relativa alla redazione dell’atto di indirizzo affinché lo stesso si conformi, nella maniera più fedele possibile, agli incipit della Legge n. 145/2002. Legge che, da un lato, ha provveduto ad indicare i requisiti di accesso alla Area separata della vicedirigenza dall’altro, ha demandato alla contrattazione la sua pratica istituzione.
In conseguenza di ciò, l’unica ragione dell’azione in corso è quella di indurre il G.A. a sincerarsi della illegittimità della direttiva adottata lo scorso mese di maggio che, dimentica degli imput legislativi, si è ben guardata dall’implementare la procedura per la creazione dell’Area separata della vicedirigenza. Ciò lo si afferma nell’insuperabile convincimento che alcun riconoscimento della qualifica di vicedirigente vi potrà mai essere in assenza degli atti prodromici conformi a legge (direttiva od atto di indirizzo) né alcun giudice ordinario potrà mai sostituirsi ad essi attraverso il riconoscimento giudiziale della detta qualifica. Infatti un siffatto riconoscimento senza la creazione presupposta di un nuovo Comparto all’interno del quale si stabiliscano gli effetti economici e giuridici della nuova attribuzione, rimane lettera morta.
Di qui la ravvisata necessità di impugnare innanzi il Consiglio di Stato le sentenze di I° grado affinché il massimo Consesso della Giustizia amministrativa, individui in esso l’unico vero interlocutore competente a conoscere della controversia. Gravami che sono in corso di approntamento senza costi aggiuntivi a carico dei ricorrenti e per i quali si confida in una decisione entro il prossimo mese di luglio.
L’occasione mi è gradita per comunicare l’invio a Roma per le notifiche di rito ulteriori atti di diffida con i quali, per gli afferenti al Comparto Agenzie Fiscali, si solleciterà, in particolare, la pubblicazione da parte della competente Amministrazione finanziaria del decreto di equiparazione così come corretto e vistato dal Consiglio di Stato.
Tanto si doveva.
F.to Prof. Avv. Raffaello Capunzo

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