15 maggio 2008

VICEDIRIGENZA - RICORSO GRATIS CON LA UIL

ATTENZIONE LA UILBAC OFFRE LA POSSIBILITA' GRATUITA DI RICORSO A TUTTI I COLLEGHI C2 E C3.

Tutti i colleghi possano ora usufruire della tutela gratuita, grazie all'intervento della UIBAC. é necessario contattare i rappresentanti sindacali e seguire le procedure indcate nella circolare seguente e rintracciabile sul sito UILBAC.

Diffondete l'informativa a tutti i funzionari.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Danilo De Girolamo



Circolare N° 1288
Del 15/05/2008
A Tutti i Responsabili UIL - BAC
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

VICEDIRIGENZA INIZIATIVA DELLA UIL NELLA CHIAREZZA E CORRETTA INFORMAZIONE AI FUNZIONARI.

Torniamo sulla questione della Vice Dirigenza cercando di fare chiarezza sul tema ma anche per dare una doverosa e corretta informazione a tutti i funzionari potenzialmente interessati a comprendere gli sviluppi e l’evoluzione che ci sarà nei prossimi mesi.
Come è noto una recente sentenza del Tribunale di Roma , la n. 4399 del 7/3/2008, del Giudice dott Eugenio Grisanti ,ha riconosciuto “ il diritto dei ricorrenti alla qualifica di vicedirigenti , condannando il Ministero dei Beni ed Attività urali ad attribuire agli stessi la suddetta qualifica a decorrere dall’entrata in vigore della legge 15-7-2002, n. 145, a ogni effetto, giuridico ed economico; dichiara altresì, la inefficacia del ccnl 2006-2009 del comparto Ministeri, dirig. Area I, nella parte in cui non prevede una sequenza contrattuale dell'accordo collettivo, a decorrere dall'1-1-2006, che disciplini l'area della vicedirigenza; condanna il Ministero resistente a risarcire i ricorrenti del danno subito per lesione dell'affidamento legittimo degli stessi liquidato, per ciascuno, ex art. 432 cpc, in euro 15.000 nonchè a pagare in solido con l'ARAN le spese di lite liquidate in euro 15.000,00 + 12,50% spese generali + IVA + cassa avvocati”.

Lo stesso Tribunale di Roma si è pronunciato a distanza di 20 giorni su un altro analogo ricorso, presentato dallo stesso studio legale , iscritto al n. 211279/07 concernente altri 28 lavoratori Mibac, ma con un giudice diverso quale il dott Dario Conte con il seguente dispositivo:
“ Definitivamente pronunciando , contrariis reiectis;
A) Respinge la domanda attoree;
B) Compensa le spese. “

A tale sentenza se ne aggiunge un'altra sempre del Tribunale di Roma , ancora con un Giudice diverso , di cui ad oggi non si ha ancora copia ma si conosce il dispositivo che è analogo a quello del Giudice Dario Conte e quindi contrario.

Questo significa che da parte della Magistratura del Lavoro non v’è una uniformità di giudizio e tutto è rimesso al singolo giudice che decide di volta in volta.
Da questo discende anche un certo tipo di strategia legale da parte degli studi di avvocati che presentano più ricorsi allo stesso Tribunale, come nel caso di Roma, poiché sanno perfettamente che gli stessi saranno giudicati e decisi da Giudici diversi.

Per completezza d’informazione facciamo altresì presente che rispetto alla sentenza favorevole il Mibac ha già dato incarico all’Avvocatura dello Stato per fare l’appello.
Pertanto è del tutto evidente che la partita sulla Vice Dirigenza avrà ulteriori evoluzioni in sede giudiziaria di secondo grado e con molta probabilità si arriverà sino al giudizio della Suprema Corte di Cassazione.

Tali precisazioni sono essenziali poiché i lavoratori interessati devono essere messi a conoscenza dei fatti e dei percorsi che ci saranno sul tema della Vice Dirigenza sul quale come ricorderete , la Uil Beni e Attività Culturali già a settembre 2007 aveva espresso chiaramente la propria posizione in merito.

SI INFORMA CHE NON ESISTE ALCUNA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI, IN CONTRASTO QUINDI A QUANTO AFFERMATO DA UN’ALTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE .





COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/67232361 – 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet http://www.uilbac.it
Al Segretario Generale Uil
Luigi Angeletti
Al Segretario Confederale Pubblico Impiego
Paolo Pirani
Al Segretario Generale Uil Pa
Salvatore Bosco
Al Ministro della Funzione Pubblica
Prof Luigi Nicolais
Al Ministro
On Francesco Rutelli
Loro Sedi


Servizio: Segreteria Generale
Oggetto: Vice Dirigenza

Leggiamo dalla stampa le dichiarazioni del Ministro della Funzione Pubblica che intenderebbe abolire , nell’ambito di un disegno più organico di riordino della Pubblica Amministrazione l’area della Vice Dirigenza.
A tal proposito nella mia responsabilità di un settore quale quello dei Beni e Attività Culturali non posso che dichiararmi contrario a tale proposta poiché tale evenienza determinerebbe non solo la mortificazione da parte dei funzionari del Ministero apprezzati e richiesti in tutto il mondo per le proprie competenze e professionalità ma metterebbe seriamente a rischio la stessa attività istituzionale delle strutture centrali e periferiche del Ministero.
A ciò si aggiunge anche il fatto che è notoria a tutti la carenza spaventosa dei dirigenti nel Ministero che nonostante la norma derogatoria, al blocco delle assunzioni, che permetterà di fare concorsi per 40 posti dirigenziali, ad oggi gli uffici scoperti sono quasi 100 e sono retti ad interim da Dirigenti che al proprio incarico ne assommano tre ed in taluni casi altri 4.
Questo significa che in realtà il lavoro, le responsabilità e l’attività istituzionale è mandata avanti dai tanti funzionari di area C che aspettano almeno di essere inquadrati nell’area della Vice Dirigenza.
Pertanto , questo settore della Uil Pa Beni e Attività Culturali si dichiara contrario all’ipotesi di abolizione dell’area della Vice Dirigenza.
Roma 18 settembre 2007

Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale



Per questo motivo aldilà delle evoluzioni che sicuramente ci potranno essere in sede giudiziaria la Uil Beni e Attività Culturali mette a disposizione di tutti i funzionari laureati appartenente alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni (o nelle corrispondenti qualifiche 8° e 9° del precedente ordinamento), l’iniziativa di organizzare in tutte le province Italiane ricorsi da presentare presso le sezioni lavoro dei Tribunali.

Ovviamente c’è da seguire un percorso dettato dalle norme che prevede , prima della presentazione dei ricorsi, l’esperimento dei TOC, (tentativo obbligatorio di Conciliazione) che va fatto in ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro ( ex ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) presente in ogni provincia .
I TOC saranno presentati , una volta raccolte le adesione dei Funzionari interessati, dai nostri Segretari Regionali e Provinciali Uil Beni e Attività Culturali, che garantiranno personalmente la rappresentanza negli istituendi collegi di conciliazione.
Se tali collegi saranno costituiti, ovviamente si terranno le procedure di conciliazione , ma già sappiamo che il Mibac , in tutti i collegi rappresenterà la propria indisponibilità a conciliare.
Questo significa che una volta fallito il TOC, sempre a livello locale , può essere presentato il ricorso presso ciascun Tribunale di provincia o di altra giurisdizionale territoriale nelle apposite sezioni lavoro.
Può anche verificarsi che le riunioni di conciliazione non si tengano poiché il Mibac, non designi il proprio rappresentante.
In questo caso scatta il termine di 90 giorni, decorso il quale si può comunque presentare il ricorso presso i Tribunali.

Nei prossimi giorni a ciascun Segretario Regionale e Provinciale UIL Beni e Attività Culturali sarà inviato copia del testo del ricorso , preparato dall’Avvocato Antonio Forcina, che dovrà essere presentato , dopo l’esperimento dei Toc o dopo il decorso dei 90 giorni ai Giudici del Lavoro di ciascuna Provincia.

L’iniziativa è rivolta in forma gratuita a tutti i Funzionari interessati e sarà cura di ciascun Segretario Regionale e Provinciale UIL Beni e Attività Culturali prendere contatto con le strutture della UILPA e /o delle singole Camere Sindacali Provinciali e/o Regionali UIL ( CSP UIL- UR UIL ) per consegnare ai legali di tali strutture copia dei ricorsi che dovranno essere firmati dagli stessi lavoratori che firmeranno i TOC, affinchè questi siano presentati presso i Tribunali.

Ovviamente, per gli Avvocati delle Camere Sindacali Provinciali e/o Regionali UIL ( CSP UIL- UR UIL ) trattandosi di apporre unicamente la firma su un ricorso già preparato dal nostro Avvocato Forcina, gli stessi potranno tranquillamente dare la propria disponibilità a presentarlo senza spese.
Qualora vi fossero esigenze diverse , i Segretari Regionali e Provinciali UIL Beni e Attività Culturali decideranno se richiedere un eventuale contributo.
Nel caso vi fossero dei problemi, la Segreteria Nazionale dovrà essere interessata rispetto a difficoltà che dovessero insorgere in sede locale.


Fraterni saluti
Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale




AVVISO A TUTTI I FUNZIONARI DI C2 E C3 CON 5 ANNI DI ANZIANITA’



RICORSI PER LA VICEDIRIGENZA

LA UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI ORGANIZZA GRATUITAMENTE PER TUTTI I I FUNZIONARI DI C2 E C3 CON 5 ANNI DI ANZIANITA’ UN RICORSO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VICEDIRIGENZA.

IL RICORSO SARA’, A NORMA DI LEGGE PRECEDUTO DAL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
( TOC).

TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI POTRANNO ADERIRE ALL’INIZIATIVA SOTTOSCRIVENDO L’APPOSITO MODULO PER IL TOC E SUCCESSIVAMENTE PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DELLA NOSTRA PROVINCIA CONTATTANDO IL SEGRETARIO E/O RESPONSABILE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI:

TUTTI I GIORNI DALLE ORE _______ALLE ORE_________

PRESSO _______________________________________________________________

TELEFONO _______________________________

IL SEGRETARIO UIL
________, lì ___________







Raccomandata a.r. Al MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI _____________________
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
Via _____________________________


Raccomandata a.r. Al MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Via del Collegio Romano n.27
00186 ROMA



Oggetto: RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

I sottoelencati n. dipendenti, che sottoscrivono per integrale accettazione e conferma, e che ai fini della presente richiesta si domiciliano presso la sede UILPA- Beni e Attività Culturali in _____________________, via _________________________________________ _ , con la presente formulano espressa istanza di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, significandoVi quanto segue.

L’art. 17 bis del D.Lgs. n.165/2001 (come modificato dall’art. 7, comma 3 della legge 15 luglio 2002 n. 145), istituisce “un’apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompresso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’art. 17.”. La stessa norma dispone che sia la contrattazione collettiva a provvedere alla disciplina dell’Area della Vicedirigenza.

Ognuno dei sottoscritti richiedenti è dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in servizio presso le sedi di __________________________________
_________________________________ e possiede i requisiti previsti dall’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 e cioè: l’inquadramento in una delle posizioni economiche di C2 o di C3, nonchè l’anzianità di servizio di almeno 5 anni in tali posizioni economiche (o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento).

Proprio perché sono tutti titolari dei requisiti di legge, gli istanti si ritengono fortemente danneggiati dall’inerzia sinora tenuta dalla Pubblica Amministrazione, la quale colpevolmente ha ritardato il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nell’area della vicedirigenza, in attesa che la contrattazione collettiva disciplinasse la medesima area.

Contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, però, l’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 può essere considerata norma precettiva e di immediata applicazione, poiché sembra oltremodo evidente che risulta notevolmente compresso lo spazio riservato alla contrattazione collettiva, in quanto le disposizioni in esso contenute procedono alla netta individuazione degli elementi e dei requisiti dell’area della vicedirigenza, tracciando una precisa linea di separazione del personale appartenente alla medesima area di nuova istituzione.

Per altro verso, risultano anche definite le funzioni del personale incluso nella vicedirigenza, considerato che a loro i dirigenti possono “delegare” le competenze di cui all’art. 17 D.Lgs. 165/2001 (attuazione di progetti – direzione e coordinamento degli uffici – gestione del personale).

Né, d’altronde, può essere di ostacolo all’accoglimento delle richieste qui formulate, il fatto che non sia stata ancora definita la disciplina dell’area in sede di contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nemmeno con l’ultimo contratto per gli anni 2006-2009, poiché la stessa P.A. ha dato seguito al disposto di cui all’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001, in primo luogo, individuando le OO. SS. maggiormente rappresentative (ai fini della contrattazione collettiva con l’ARAN) ed, in secondo luogo, adottando il Decreto Interministeriale riguardante l’equivalenza tra le posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri e le posizioni nei restanti settori del pubblico impiego.

Per quanto di sua competenza, inoltre, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica l’entità del contingente numerico degli aventi diritto alla vicedirigenza per l’anno 2005, di fatto identificadolo con tutto il personale inquadrato rispettivamente nelle posizioni economiche di C2 e di C3, avente i requisiti di legge alla data del 31.12.2005. In conseguenza del contingente di personale così individuato, nelle leggi finanziarie successive sono anche state stanziate le somme necessarie alla copertura economica: 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007.

Peraltro, facendo ricorso alla copiosa giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.09.2005 n. 18829) formatasi in relazione alla legge n. 190/85, che nell’impiego privato ha introdotto l’area dei “Quadri”, si deve ritenere che possa essere direttamente il Giudice del Lavoro ad attribuire la posizione di vice dirigente ai dipendenti aventi i requisiti di legge – quali sono tutti i sottoscritti richiedenti –, laddove la contrattazione collettiva non abbia provveduto alla disciplina dell’area nei termini a ciò assegnati.

Simile potere del Giudice del Lavoro, appare giustificato perché, ancora una volta richiamandoci all’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 2246/95 e Cass. 12214/98), non può esservi ragione alcuna di negare l’immediata applicazione ad una norma che istituendo una nuova categoria attribuisca diritti soggettivi immediati ed incondizionati.

Premesse tutte le considerazioni di fatto e di diritto sin qui esposte, poiché è intenzione dei sottoscritti di adire il Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, si dispiega formale
RICHIESTA
di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt.410 c.p.c. e 65 D. Lgs. n.165/2001, nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
In ossequio al disposto dell'art.66, 3° comma, lettera d) D. Lgs. n.165/2001, si nomina quale proprio rappresentante nel costituendo Collegio di Conciliazione, il ________________________________
______________________________________________________________________, domiciliato in ______________________, via ___________________________________________________.

Per integrale accettazione e conferma, nonché per conferimento al __________________________
________________________________________________ di procura speciale a partecipare, conciliare e/o transigere, in relazione alla suestesa richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione

NOMINATIVI FIRME
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