18 dicembre 2010

commissione paritetica sulla vicedirigenza del MIBAC - scheda riassuntiva


PREMESSA

Nell’ambito del progetto di riforma della PA., partito intorno agli anni ’90 del secolo scorso con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e di ridurne i costi, è stata attuata quella che, con termine atecnico, è indicata come la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, ossia la parificazione, sotto il profilo normativo e tecnico-operativo, del lavoro pubblico con quello privatistico.

La scelta del legislatore di operare in questo senso è scaturita dalla percezione che buona parte delle disfunzioni dell’organizzazione e dell’azione amministrativa fossero addebitabili ad un regime normativo troppo rigido e garantista per il lavoratore pubblico e che, quindi, l’applicazione di principi e criteri mutuati dal mondo privatistico avrebbe prodotto effetti positivi sull’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

Al fine di spingere sempre più nella direzione di realizzare un’organizzazione pubblica efficiente ed efficace e della separazione tra politica ed amministrazione, è stata attuata anche la riforma della dirigenza e la creazione della vicedirigenza che dovrebbe rappresentare l'area dei quadri direttivi dell'Amministrazione italiana, al pari di quanto previsto nel mondo del lavoro privato.

La vicedirigenza viene introdotta nell’ordinamento pubblico dalla c.d. legge Frattini (legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”), che ha aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’art. 17-bis, rubricato Vicedirigenza .

Detta disciplina, sebbene prevista dal 2002 da norma di rango primario, non ha ad oggi trovato attuazione.

La mancata attuazione è stata qualificata dal tribunale di Napoli (sezione lavoro, nella sentenza del 3 febbraio 2009) condotta inadempiente e come tale viene percepita da quei lavoratori pubblici che troverebbero nel compimento della previsione normativa il riconoscimento dell’impegno sempre più articolato che si richiede ai funzionari pubblici e vedono negata la loro posizione e professionalità dall’inadempimento dei rappresentanti delle parti contrattuali.

Ciò ha determinando un susseguirsi di contenziosi sul valore precettivo o programmatico della norma, peraltro decisi in maniera non uniforme dai giudici e conseguente diversità di comportamenti anche nella pubblica amministrazione, tant’è che alcune Regioni hanno già istituito la nuova area (Puglia, Liguria, Sicilia).

STATO DELL’ARTE

L’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo attualmente vigente, stabilsce: “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17”.

L’art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: “la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 17, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d’indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.

Pertanto, l’art. 10 ha rinviato la regolamentazione dell’istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi, il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In data 15-3-2006 il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l’atto d’indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009,stabilendo che l’ARAN nell’occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un’apposita area per il personale della vice dirigenza

Nell’attuale fase di contrazione delle risorse, il legislatore è intervenuto in materia con una norma di interpretazione autentica finalizzata a produrre risparmi di spesa. Si tratta della legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”) che all’art. 8 prevede una “Norma interpretativa in materia di vice dirigenza” che recita: “L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.”

In ordine all'art. 8 della L.n. 15/2009, norma c.d. interpretativa, sottolineato chesolo in questa ipotesi l’applicabilità avrebbe efficacia retroattiva, si rileva che tale disposto conferma semplicemente il profilo dell’art. 39 della Costituzione, sottolineando la funzione di rappresentanza delle OO.SS. (di ambo le parti) alle quali è demandata la funzione di contrattazione collettiva come compito esclusivo.

Infatti, appare evidente che la norma menzionata possa attribuire alla contrattazione collettiva la regolamentazione materiale della vice dirigenza ex art. 17 bis Dgls 165/01, mantenendo comunque la natura precettiva prefigurata dal legislatore del 2002 e non semplicemente la ratio programmatica.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.) non ha modificato l’art. 17 bis delD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che resta ad oggi la disciplina fondamentale.

L’art. 17-bis stabilisce che “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice dirigenza”.

La previsione in un norma di rango primario di “un’apposita area separata” per la vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica, nell'impossibilità di definire il rapporto di lavoro del personale direttivo mediante gli strumenti utilizzati dal contratto del personale livellato, in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli del dirigente piuttosto che a quelli degli impiegati.

In ordine all'attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'istituzione dell'area della vice dirigenza, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con risposta scritta, pubblicata lunedì 1 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 291 all'Interrogazione 4-05740 presentata da Luigi Bobba, ha precisato che “il Dipartimento funzione pubblica, in qualità di comitato di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di indirizzo all'Agenzia per le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto Ministeri. Analogamente si è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007, relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 2006-2009”.

Poiché secondo la norma interpretativa dell’art. 17 bis la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento “ ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo” e preso atto dal sito ARAN (comunicato del 21 settembre 2010) che è in corso la trattativa relativa al contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e aree dirigeziali triennio 2010 – 2012, appare urgente sollecitare l’Amministrazioni e le OOSS perché avviino la trattativa per l’istituzione dell’apposita area.

In proposito, vanno verificate le resistenze delle parti sociali e considerate le possibili ripercussioni per l’Amministrazione e per le rappresentanze sindacali.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si invita perciò l’Amministrazione ad attivare la procedura per l’avvio del confronto con le OO.SS., come da normativa vigente.

SENTENZE FAVOREVOLI

Sentenza Tribunale Sentenza Tribunale di Roma n.4399/08;

Sentenza Tribunale di Roma n. 12847/2009;

Sentenza Tribunale dell’Aquila 229/10

Sentenza Tribunale di Napoli n. 1276/10 del 19.1.2010

UNA LINEA INTERPRETATIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI ROMA, CHE DISAPPLICA LA LEGGE 15/2009 E RICONOSCE LA TITOLARITA' DELLA VICEDIRIGENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO, RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE.
INOLTRE LA SENTENZA n. 229/2010 del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per l'effetto ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche". La sentenza 229/2010 segue le n. 97/2010, 98/2010, 99/2010 e 167/2010 dello stesso Tribunale di L'Aquila che pure hanno ritenuto che la pubblica amministrazione si è mostrata inadempiente.

SENTENZA n. 229/2010 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DEL 7 LUGLIO 2010 ...

SENT. 229/10
r.g. 566/08
CRON. 1455/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L'Aquila dr. Italo Radoccia, visto l'art. 281 sexies, nella causa civile di prima istanza iscritta al numero in epigrafe del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
......., - ricorrenti

elettivamente domiciliati in L'Aquila alla via ... presso lo studio dell'Avv. .... e rappresentato e difeso dall'avv..... giusta delega in atti;

E

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - contumace

Oggetto: inquadramento superiore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio chiedendo il diritto alla qualifica ex art. 17 bis del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 7 comma 3 della legge 145/02 che prevede la figura della Vicedirigenza.
In base alla citata norma, infatti, la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX.
L'art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: "la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 17, sopra citato, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Pertanto l'articolo 10 differiva la regolamentazione dell'istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, quale il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In ottemperanza a quanto disposto da tale ultimo articolo il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l'atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009, stabilendo che l'ARAN nell'occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un'apposita area per il personale della vicedirigenza e che circa la decorrenza dell'inquadramento va considerato quanto disposto dall'art. 10 della legge 145 del 2002 che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso che dovrà essere fatto coincidere con la stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 2006-2009 e primo biennio 2006-2007.
Solo con la legge 266 del 2005 è stata poi disposta la copertura di spesa per l'attuazione dell'art. 17 bis citato.

Sulla base di tali disposizioni appare evidente che all'art. 17 bis non può essergli riconosciuta una portata precettiva proprio perchè il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie graduale a formazione progressiva demandata all'autonomia negoziale sulla base dell'atto di indirizzo posto in essere dal Ministero.

Il diritto della parte ricorrante nasce solo nel momento in cui si perfeziona l'iter con l'emanazione del sopra indicato atto di indirizzo, intervenuto nel marzo 2006, senza il quale la contrattazione collettiva non avrebbe potuto intervenire a disciplinare la materia a essa demandata.
Si può dunque ritenere che solo a seguito dell'emanazione del predetto atto si possa parlare di diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nella qualifica della vicedirigenza essendo a quella data intervenuta la copertura finanziaria e non avendo, invece, la contrattazione disciplinato l'area nella tornata contrattuale 2006-2009.

Pertanto, proprio dalla mancata regolamentazione dell'area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 la P.A. si è mostrata inadempiente a quanto demandato e dal termine imniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all'amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto all'inquadramento, pertanto non può non affermarsi la nullità del contratto collettivo nella parte in cui non prevede alcunchè.
I ricorrenti hanno maturato il diritto all'acquisizione nel quadriennio 2006-2009 allorchè siano trascorsi 5 anni dall'ingresso nella qualifica C2 ovvero C3 e in tale caso dal giorno 19/7/2007, come risulta documentalmente provato.

In ragione della novità giuridica della materia e del prevedibile contrasto giurisprudenziale, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a L'Aquila, nell'udienza del 7/7/2010.

Il Giudice Dott. Italo Radoccia

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8 giugno 2008

Vicedirigenza, ricorsi respinti!


DAL SITO DELLA DIRSTAT

Napoli, 4 giugno 2008
Ill.mo Dott. Arcangelo D’Ambrosio quale Segretario Generale DIRSTAT Via Ezio n. 12 ROMA omissis.
OGGETTO: VERTENZE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA VICEDIRIGENZA AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PP.AA. DI CUI ALLA LEGGE N. 145/2002.
COMUNICAZIONE ESITO GIUDIZI

Spett.le Sindacato,
con la presente per comunicare che la Sez. I^ del T.A.R. Lazio con sentenze n. 4552/08 (Ladisa ed altri), n. 4547/08 (Ventura ed altri), n. 4551/08 (Lavosi ed altri), n. 4553/08 (Giustino ed latri), n. 4554 (Clementi ed altri), n. 4545/08 (Firinu ed altri), n. 5268/08 (Frollo ed altri) ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione, operando un autentico revirement rispetto alle n. 2 pronunce (n. 4266/07 e n. 5063/2007), con le quali lo stesso Collegio, soltanto un anno prima, aveva ritenuto la propria cognizione a conoscere della controversia, connotando in termini inequivocabili la direttiva o atto di indirizzo quale vero e proprio provvedimento amministrativo e ciò sia dal punto di vista soggettivo (P.A. adottante) che da un punto di vista oggettivo o contenutistico.
Lo scrivente avvocato, non condividendo questa nuova presa di posizione, rimane convinto che l’unico giudice competente a decidere in subiecta materia sia il Giudice Amministrativo: prova ne sia che, gli stessi Giudici ordinari aditi per il medesimo contenzioso, stanno procedendo a rigetti sistematici dei gravami ritenendo che nella fase di contrattazione alcun tipo di decisione giudiziale possa essere utilmente resa.

D’altro canto si è sempre ritenuto da parte dello scrivente che l’unica fase nella quale sia possibile sollecitare l’intervento giudiziale sia quella relativa alla redazione dell’atto di indirizzo affinché lo stesso si conformi, nella maniera più fedele possibile, agli incipit della Legge n. 145/2002. Legge che, da un lato, ha provveduto ad indicare i requisiti di accesso alla Area separata della vicedirigenza dall’altro, ha demandato alla contrattazione la sua pratica istituzione.
In conseguenza di ciò, l’unica ragione dell’azione in corso è quella di indurre il G.A. a sincerarsi della illegittimità della direttiva adottata lo scorso mese di maggio che, dimentica degli imput legislativi, si è ben guardata dall’implementare la procedura per la creazione dell’Area separata della vicedirigenza. Ciò lo si afferma nell’insuperabile convincimento che alcun riconoscimento della qualifica di vicedirigente vi potrà mai essere in assenza degli atti prodromici conformi a legge (direttiva od atto di indirizzo) né alcun giudice ordinario potrà mai sostituirsi ad essi attraverso il riconoscimento giudiziale della detta qualifica. Infatti un siffatto riconoscimento senza la creazione presupposta di un nuovo Comparto all’interno del quale si stabiliscano gli effetti economici e giuridici della nuova attribuzione, rimane lettera morta.
Di qui la ravvisata necessità di impugnare innanzi il Consiglio di Stato le sentenze di I° grado affinché il massimo Consesso della Giustizia amministrativa, individui in esso l’unico vero interlocutore competente a conoscere della controversia. Gravami che sono in corso di approntamento senza costi aggiuntivi a carico dei ricorrenti e per i quali si confida in una decisione entro il prossimo mese di luglio.
L’occasione mi è gradita per comunicare l’invio a Roma per le notifiche di rito ulteriori atti di diffida con i quali, per gli afferenti al Comparto Agenzie Fiscali, si solleciterà, in particolare, la pubblicazione da parte della competente Amministrazione finanziaria del decreto di equiparazione così come corretto e vistato dal Consiglio di Stato.
Tanto si doveva.
F.to Prof. Avv. Raffaello Capunzo

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26 maggio 2008

Dopo la vicedirigenza .... l’area professionale!


26 maggio 2008
a tutti i colleghi architetti, ingegneri,archeologi, storici dell’arte, bibliotecari, antropologi, archivisti del Comparto Ministero.

Dopo la vicedirigenza .... l’area professionale,
Basta con la lotta tra poveri e lo scontro tra categorie, serve il ripristino delle regole per una sana organizzazione del lavoro, basata soprattutto sul riconoscimento delle professionalità e dei titoli accademici e di servizio.
La logica dell’apertura a tutti e comunque, sta portando le amministrazioni verso il baratro dell’inefficenza dovuta alla confusione dei ruoli, basta con lo sfascismo, vogliamo chiarezza nelle regole e certezza nei diritti e nei doveri.
Noi ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità, senza un reale corrispettivo economico ed ora ci hanno tolto anche il riconoscimento giuridico.
Dobbiamo reagire e stiamo reagendo.
In tutta Italia sono partiti e stanno partendo i ricorsi per la’applicazione della vicedirigenza ma non ci fermeremo qui, dobbiamo impugnare anche la parte relativa all’istituita e sempre disapplicata “area professionale” all’interno della dirigenza.
Stiamo valutando con gli avvocati tutte le possibilità e vi terremo informati degli sviluppi e delle iniziative anche contro il nuovo contratto che prevede l’ulteriore unificazione nella generica area C del personale laureato e diplomato con un’unica suddivisione dei funzionari laureati in diversi livelli retribuiti.
Se lo Stato vuole i suoi Professionisti e le sue alte professionalità tecnico scientifiche che ne riconosca le specificità e le competenze e non faccia di tutta l’erba un fascio.
Se il diplomato è arrivato al C3 con le riqualificazioni interne, non può essere equiparato neanche stipendialmente con un archeologo o con un ingegnere.
Se volete reagire, se concordate con noi scriveteci ed attivatevi con tutti i colleghi.


Cordiali saluti,
Il Segretario Generale TECSTAT-MINISTERI
Arch. Danilo De Girolamo

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15 maggio 2008

VICEDIRIGENZA - RICORSO GRATIS CON LA UIL

ATTENZIONE LA UILBAC OFFRE LA POSSIBILITA' GRATUITA DI RICORSO A TUTTI I COLLEGHI C2 E C3.

Tutti i colleghi possano ora usufruire della tutela gratuita, grazie all'intervento della UIBAC. é necessario contattare i rappresentanti sindacali e seguire le procedure indcate nella circolare seguente e rintracciabile sul sito UILBAC.

Diffondete l'informativa a tutti i funzionari.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Danilo De Girolamo



Circolare N° 1288
Del 15/05/2008
A Tutti i Responsabili UIL - BAC
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

VICEDIRIGENZA INIZIATIVA DELLA UIL NELLA CHIAREZZA E CORRETTA INFORMAZIONE AI FUNZIONARI.

Torniamo sulla questione della Vice Dirigenza cercando di fare chiarezza sul tema ma anche per dare una doverosa e corretta informazione a tutti i funzionari potenzialmente interessati a comprendere gli sviluppi e l’evoluzione che ci sarà nei prossimi mesi.
Come è noto una recente sentenza del Tribunale di Roma , la n. 4399 del 7/3/2008, del Giudice dott Eugenio Grisanti ,ha riconosciuto “ il diritto dei ricorrenti alla qualifica di vicedirigenti , condannando il Ministero dei Beni ed Attività urali ad attribuire agli stessi la suddetta qualifica a decorrere dall’entrata in vigore della legge 15-7-2002, n. 145, a ogni effetto, giuridico ed economico; dichiara altresì, la inefficacia del ccnl 2006-2009 del comparto Ministeri, dirig. Area I, nella parte in cui non prevede una sequenza contrattuale dell'accordo collettivo, a decorrere dall'1-1-2006, che disciplini l'area della vicedirigenza; condanna il Ministero resistente a risarcire i ricorrenti del danno subito per lesione dell'affidamento legittimo degli stessi liquidato, per ciascuno, ex art. 432 cpc, in euro 15.000 nonchè a pagare in solido con l'ARAN le spese di lite liquidate in euro 15.000,00 + 12,50% spese generali + IVA + cassa avvocati”.

Lo stesso Tribunale di Roma si è pronunciato a distanza di 20 giorni su un altro analogo ricorso, presentato dallo stesso studio legale , iscritto al n. 211279/07 concernente altri 28 lavoratori Mibac, ma con un giudice diverso quale il dott Dario Conte con il seguente dispositivo:
“ Definitivamente pronunciando , contrariis reiectis;
A) Respinge la domanda attoree;
B) Compensa le spese. “

A tale sentenza se ne aggiunge un'altra sempre del Tribunale di Roma , ancora con un Giudice diverso , di cui ad oggi non si ha ancora copia ma si conosce il dispositivo che è analogo a quello del Giudice Dario Conte e quindi contrario.

Questo significa che da parte della Magistratura del Lavoro non v’è una uniformità di giudizio e tutto è rimesso al singolo giudice che decide di volta in volta.
Da questo discende anche un certo tipo di strategia legale da parte degli studi di avvocati che presentano più ricorsi allo stesso Tribunale, come nel caso di Roma, poiché sanno perfettamente che gli stessi saranno giudicati e decisi da Giudici diversi.

Per completezza d’informazione facciamo altresì presente che rispetto alla sentenza favorevole il Mibac ha già dato incarico all’Avvocatura dello Stato per fare l’appello.
Pertanto è del tutto evidente che la partita sulla Vice Dirigenza avrà ulteriori evoluzioni in sede giudiziaria di secondo grado e con molta probabilità si arriverà sino al giudizio della Suprema Corte di Cassazione.

Tali precisazioni sono essenziali poiché i lavoratori interessati devono essere messi a conoscenza dei fatti e dei percorsi che ci saranno sul tema della Vice Dirigenza sul quale come ricorderete , la Uil Beni e Attività Culturali già a settembre 2007 aveva espresso chiaramente la propria posizione in merito.

SI INFORMA CHE NON ESISTE ALCUNA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI, IN CONTRASTO QUINDI A QUANTO AFFERMATO DA UN’ALTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE .





COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/67232361 – 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet http://www.uilbac.it
Al Segretario Generale Uil
Luigi Angeletti
Al Segretario Confederale Pubblico Impiego
Paolo Pirani
Al Segretario Generale Uil Pa
Salvatore Bosco
Al Ministro della Funzione Pubblica
Prof Luigi Nicolais
Al Ministro
On Francesco Rutelli
Loro Sedi


Servizio: Segreteria Generale
Oggetto: Vice Dirigenza

Leggiamo dalla stampa le dichiarazioni del Ministro della Funzione Pubblica che intenderebbe abolire , nell’ambito di un disegno più organico di riordino della Pubblica Amministrazione l’area della Vice Dirigenza.
A tal proposito nella mia responsabilità di un settore quale quello dei Beni e Attività Culturali non posso che dichiararmi contrario a tale proposta poiché tale evenienza determinerebbe non solo la mortificazione da parte dei funzionari del Ministero apprezzati e richiesti in tutto il mondo per le proprie competenze e professionalità ma metterebbe seriamente a rischio la stessa attività istituzionale delle strutture centrali e periferiche del Ministero.
A ciò si aggiunge anche il fatto che è notoria a tutti la carenza spaventosa dei dirigenti nel Ministero che nonostante la norma derogatoria, al blocco delle assunzioni, che permetterà di fare concorsi per 40 posti dirigenziali, ad oggi gli uffici scoperti sono quasi 100 e sono retti ad interim da Dirigenti che al proprio incarico ne assommano tre ed in taluni casi altri 4.
Questo significa che in realtà il lavoro, le responsabilità e l’attività istituzionale è mandata avanti dai tanti funzionari di area C che aspettano almeno di essere inquadrati nell’area della Vice Dirigenza.
Pertanto , questo settore della Uil Pa Beni e Attività Culturali si dichiara contrario all’ipotesi di abolizione dell’area della Vice Dirigenza.
Roma 18 settembre 2007

Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale



Per questo motivo aldilà delle evoluzioni che sicuramente ci potranno essere in sede giudiziaria la Uil Beni e Attività Culturali mette a disposizione di tutti i funzionari laureati appartenente alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni (o nelle corrispondenti qualifiche 8° e 9° del precedente ordinamento), l’iniziativa di organizzare in tutte le province Italiane ricorsi da presentare presso le sezioni lavoro dei Tribunali.

Ovviamente c’è da seguire un percorso dettato dalle norme che prevede , prima della presentazione dei ricorsi, l’esperimento dei TOC, (tentativo obbligatorio di Conciliazione) che va fatto in ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro ( ex ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) presente in ogni provincia .
I TOC saranno presentati , una volta raccolte le adesione dei Funzionari interessati, dai nostri Segretari Regionali e Provinciali Uil Beni e Attività Culturali, che garantiranno personalmente la rappresentanza negli istituendi collegi di conciliazione.
Se tali collegi saranno costituiti, ovviamente si terranno le procedure di conciliazione , ma già sappiamo che il Mibac , in tutti i collegi rappresenterà la propria indisponibilità a conciliare.
Questo significa che una volta fallito il TOC, sempre a livello locale , può essere presentato il ricorso presso ciascun Tribunale di provincia o di altra giurisdizionale territoriale nelle apposite sezioni lavoro.
Può anche verificarsi che le riunioni di conciliazione non si tengano poiché il Mibac, non designi il proprio rappresentante.
In questo caso scatta il termine di 90 giorni, decorso il quale si può comunque presentare il ricorso presso i Tribunali.

Nei prossimi giorni a ciascun Segretario Regionale e Provinciale UIL Beni e Attività Culturali sarà inviato copia del testo del ricorso , preparato dall’Avvocato Antonio Forcina, che dovrà essere presentato , dopo l’esperimento dei Toc o dopo il decorso dei 90 giorni ai Giudici del Lavoro di ciascuna Provincia.

L’iniziativa è rivolta in forma gratuita a tutti i Funzionari interessati e sarà cura di ciascun Segretario Regionale e Provinciale UIL Beni e Attività Culturali prendere contatto con le strutture della UILPA e /o delle singole Camere Sindacali Provinciali e/o Regionali UIL ( CSP UIL- UR UIL ) per consegnare ai legali di tali strutture copia dei ricorsi che dovranno essere firmati dagli stessi lavoratori che firmeranno i TOC, affinchè questi siano presentati presso i Tribunali.

Ovviamente, per gli Avvocati delle Camere Sindacali Provinciali e/o Regionali UIL ( CSP UIL- UR UIL ) trattandosi di apporre unicamente la firma su un ricorso già preparato dal nostro Avvocato Forcina, gli stessi potranno tranquillamente dare la propria disponibilità a presentarlo senza spese.
Qualora vi fossero esigenze diverse , i Segretari Regionali e Provinciali UIL Beni e Attività Culturali decideranno se richiedere un eventuale contributo.
Nel caso vi fossero dei problemi, la Segreteria Nazionale dovrà essere interessata rispetto a difficoltà che dovessero insorgere in sede locale.


Fraterni saluti
Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale




AVVISO A TUTTI I FUNZIONARI DI C2 E C3 CON 5 ANNI DI ANZIANITA’



RICORSI PER LA VICEDIRIGENZA

LA UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI ORGANIZZA GRATUITAMENTE PER TUTTI I I FUNZIONARI DI C2 E C3 CON 5 ANNI DI ANZIANITA’ UN RICORSO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VICEDIRIGENZA.

IL RICORSO SARA’, A NORMA DI LEGGE PRECEDUTO DAL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
( TOC).

TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI POTRANNO ADERIRE ALL’INIZIATIVA SOTTOSCRIVENDO L’APPOSITO MODULO PER IL TOC E SUCCESSIVAMENTE PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DELLA NOSTRA PROVINCIA CONTATTANDO IL SEGRETARIO E/O RESPONSABILE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI:

TUTTI I GIORNI DALLE ORE _______ALLE ORE_________

PRESSO _______________________________________________________________

TELEFONO _______________________________

IL SEGRETARIO UIL
________, lì ___________







Raccomandata a.r. Al MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI _____________________
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
Via _____________________________


Raccomandata a.r. Al MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Via del Collegio Romano n.27
00186 ROMA



Oggetto: RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

I sottoelencati n. dipendenti, che sottoscrivono per integrale accettazione e conferma, e che ai fini della presente richiesta si domiciliano presso la sede UILPA- Beni e Attività Culturali in _____________________, via _________________________________________ _ , con la presente formulano espressa istanza di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, significandoVi quanto segue.

L’art. 17 bis del D.Lgs. n.165/2001 (come modificato dall’art. 7, comma 3 della legge 15 luglio 2002 n. 145), istituisce “un’apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompresso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’art. 17.”. La stessa norma dispone che sia la contrattazione collettiva a provvedere alla disciplina dell’Area della Vicedirigenza.

Ognuno dei sottoscritti richiedenti è dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in servizio presso le sedi di __________________________________
_________________________________ e possiede i requisiti previsti dall’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 e cioè: l’inquadramento in una delle posizioni economiche di C2 o di C3, nonchè l’anzianità di servizio di almeno 5 anni in tali posizioni economiche (o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento).

Proprio perché sono tutti titolari dei requisiti di legge, gli istanti si ritengono fortemente danneggiati dall’inerzia sinora tenuta dalla Pubblica Amministrazione, la quale colpevolmente ha ritardato il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nell’area della vicedirigenza, in attesa che la contrattazione collettiva disciplinasse la medesima area.

Contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, però, l’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 può essere considerata norma precettiva e di immediata applicazione, poiché sembra oltremodo evidente che risulta notevolmente compresso lo spazio riservato alla contrattazione collettiva, in quanto le disposizioni in esso contenute procedono alla netta individuazione degli elementi e dei requisiti dell’area della vicedirigenza, tracciando una precisa linea di separazione del personale appartenente alla medesima area di nuova istituzione.

Per altro verso, risultano anche definite le funzioni del personale incluso nella vicedirigenza, considerato che a loro i dirigenti possono “delegare” le competenze di cui all’art. 17 D.Lgs. 165/2001 (attuazione di progetti – direzione e coordinamento degli uffici – gestione del personale).

Né, d’altronde, può essere di ostacolo all’accoglimento delle richieste qui formulate, il fatto che non sia stata ancora definita la disciplina dell’area in sede di contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nemmeno con l’ultimo contratto per gli anni 2006-2009, poiché la stessa P.A. ha dato seguito al disposto di cui all’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001, in primo luogo, individuando le OO. SS. maggiormente rappresentative (ai fini della contrattazione collettiva con l’ARAN) ed, in secondo luogo, adottando il Decreto Interministeriale riguardante l’equivalenza tra le posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri e le posizioni nei restanti settori del pubblico impiego.

Per quanto di sua competenza, inoltre, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica l’entità del contingente numerico degli aventi diritto alla vicedirigenza per l’anno 2005, di fatto identificadolo con tutto il personale inquadrato rispettivamente nelle posizioni economiche di C2 e di C3, avente i requisiti di legge alla data del 31.12.2005. In conseguenza del contingente di personale così individuato, nelle leggi finanziarie successive sono anche state stanziate le somme necessarie alla copertura economica: 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007.

Peraltro, facendo ricorso alla copiosa giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.09.2005 n. 18829) formatasi in relazione alla legge n. 190/85, che nell’impiego privato ha introdotto l’area dei “Quadri”, si deve ritenere che possa essere direttamente il Giudice del Lavoro ad attribuire la posizione di vice dirigente ai dipendenti aventi i requisiti di legge – quali sono tutti i sottoscritti richiedenti –, laddove la contrattazione collettiva non abbia provveduto alla disciplina dell’area nei termini a ciò assegnati.

Simile potere del Giudice del Lavoro, appare giustificato perché, ancora una volta richiamandoci all’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 2246/95 e Cass. 12214/98), non può esservi ragione alcuna di negare l’immediata applicazione ad una norma che istituendo una nuova categoria attribuisca diritti soggettivi immediati ed incondizionati.

Premesse tutte le considerazioni di fatto e di diritto sin qui esposte, poiché è intenzione dei sottoscritti di adire il Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, si dispiega formale
RICHIESTA
di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt.410 c.p.c. e 65 D. Lgs. n.165/2001, nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
In ossequio al disposto dell'art.66, 3° comma, lettera d) D. Lgs. n.165/2001, si nomina quale proprio rappresentante nel costituendo Collegio di Conciliazione, il ________________________________
______________________________________________________________________, domiciliato in ______________________, via ___________________________________________________.

Per integrale accettazione e conferma, nonché per conferimento al __________________________
________________________________________________ di procura speciale a partecipare, conciliare e/o transigere, in relazione alla suestesa richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione

NOMINATIVI FIRME
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