18 dicembre 2010

commissione paritetica sulla vicedirigenza del MIBAC - scheda riassuntiva


PREMESSA

Nell’ambito del progetto di riforma della PA., partito intorno agli anni ’90 del secolo scorso con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e di ridurne i costi, è stata attuata quella che, con termine atecnico, è indicata come la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, ossia la parificazione, sotto il profilo normativo e tecnico-operativo, del lavoro pubblico con quello privatistico.

La scelta del legislatore di operare in questo senso è scaturita dalla percezione che buona parte delle disfunzioni dell’organizzazione e dell’azione amministrativa fossero addebitabili ad un regime normativo troppo rigido e garantista per il lavoratore pubblico e che, quindi, l’applicazione di principi e criteri mutuati dal mondo privatistico avrebbe prodotto effetti positivi sull’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

Al fine di spingere sempre più nella direzione di realizzare un’organizzazione pubblica efficiente ed efficace e della separazione tra politica ed amministrazione, è stata attuata anche la riforma della dirigenza e la creazione della vicedirigenza che dovrebbe rappresentare l'area dei quadri direttivi dell'Amministrazione italiana, al pari di quanto previsto nel mondo del lavoro privato.

La vicedirigenza viene introdotta nell’ordinamento pubblico dalla c.d. legge Frattini (legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”), che ha aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’art. 17-bis, rubricato Vicedirigenza .

Detta disciplina, sebbene prevista dal 2002 da norma di rango primario, non ha ad oggi trovato attuazione.

La mancata attuazione è stata qualificata dal tribunale di Napoli (sezione lavoro, nella sentenza del 3 febbraio 2009) condotta inadempiente e come tale viene percepita da quei lavoratori pubblici che troverebbero nel compimento della previsione normativa il riconoscimento dell’impegno sempre più articolato che si richiede ai funzionari pubblici e vedono negata la loro posizione e professionalità dall’inadempimento dei rappresentanti delle parti contrattuali.

Ciò ha determinando un susseguirsi di contenziosi sul valore precettivo o programmatico della norma, peraltro decisi in maniera non uniforme dai giudici e conseguente diversità di comportamenti anche nella pubblica amministrazione, tant’è che alcune Regioni hanno già istituito la nuova area (Puglia, Liguria, Sicilia).

STATO DELL’ARTE

L’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo attualmente vigente, stabilsce: “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17”.

L’art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: “la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 17, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d’indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.

Pertanto, l’art. 10 ha rinviato la regolamentazione dell’istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi, il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In data 15-3-2006 il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l’atto d’indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009,stabilendo che l’ARAN nell’occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un’apposita area per il personale della vice dirigenza

Nell’attuale fase di contrazione delle risorse, il legislatore è intervenuto in materia con una norma di interpretazione autentica finalizzata a produrre risparmi di spesa. Si tratta della legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”) che all’art. 8 prevede una “Norma interpretativa in materia di vice dirigenza” che recita: “L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.”

In ordine all'art. 8 della L.n. 15/2009, norma c.d. interpretativa, sottolineato chesolo in questa ipotesi l’applicabilità avrebbe efficacia retroattiva, si rileva che tale disposto conferma semplicemente il profilo dell’art. 39 della Costituzione, sottolineando la funzione di rappresentanza delle OO.SS. (di ambo le parti) alle quali è demandata la funzione di contrattazione collettiva come compito esclusivo.

Infatti, appare evidente che la norma menzionata possa attribuire alla contrattazione collettiva la regolamentazione materiale della vice dirigenza ex art. 17 bis Dgls 165/01, mantenendo comunque la natura precettiva prefigurata dal legislatore del 2002 e non semplicemente la ratio programmatica.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.) non ha modificato l’art. 17 bis delD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che resta ad oggi la disciplina fondamentale.

L’art. 17-bis stabilisce che “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice dirigenza”.

La previsione in un norma di rango primario di “un’apposita area separata” per la vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica, nell'impossibilità di definire il rapporto di lavoro del personale direttivo mediante gli strumenti utilizzati dal contratto del personale livellato, in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli del dirigente piuttosto che a quelli degli impiegati.

In ordine all'attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'istituzione dell'area della vice dirigenza, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con risposta scritta, pubblicata lunedì 1 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 291 all'Interrogazione 4-05740 presentata da Luigi Bobba, ha precisato che “il Dipartimento funzione pubblica, in qualità di comitato di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di indirizzo all'Agenzia per le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto Ministeri. Analogamente si è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007, relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 2006-2009”.

Poiché secondo la norma interpretativa dell’art. 17 bis la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento “ ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo” e preso atto dal sito ARAN (comunicato del 21 settembre 2010) che è in corso la trattativa relativa al contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e aree dirigeziali triennio 2010 – 2012, appare urgente sollecitare l’Amministrazioni e le OOSS perché avviino la trattativa per l’istituzione dell’apposita area.

In proposito, vanno verificate le resistenze delle parti sociali e considerate le possibili ripercussioni per l’Amministrazione e per le rappresentanze sindacali.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si invita perciò l’Amministrazione ad attivare la procedura per l’avvio del confronto con le OO.SS., come da normativa vigente.

SENTENZE FAVOREVOLI

Sentenza Tribunale Sentenza Tribunale di Roma n.4399/08;

Sentenza Tribunale di Roma n. 12847/2009;

Sentenza Tribunale dell’Aquila 229/10

Sentenza Tribunale di Napoli n. 1276/10 del 19.1.2010

UNA LINEA INTERPRETATIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI ROMA, CHE DISAPPLICA LA LEGGE 15/2009 E RICONOSCE LA TITOLARITA' DELLA VICEDIRIGENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO, RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE.
INOLTRE LA SENTENZA n. 229/2010 del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per l'effetto ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche". La sentenza 229/2010 segue le n. 97/2010, 98/2010, 99/2010 e 167/2010 dello stesso Tribunale di L'Aquila che pure hanno ritenuto che la pubblica amministrazione si è mostrata inadempiente.

SENTENZA n. 229/2010 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DEL 7 LUGLIO 2010 ...

SENT. 229/10
r.g. 566/08
CRON. 1455/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L'Aquila dr. Italo Radoccia, visto l'art. 281 sexies, nella causa civile di prima istanza iscritta al numero in epigrafe del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
......., - ricorrenti

elettivamente domiciliati in L'Aquila alla via ... presso lo studio dell'Avv. .... e rappresentato e difeso dall'avv..... giusta delega in atti;

E

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - contumace

Oggetto: inquadramento superiore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio chiedendo il diritto alla qualifica ex art. 17 bis del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 7 comma 3 della legge 145/02 che prevede la figura della Vicedirigenza.
In base alla citata norma, infatti, la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX.
L'art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: "la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 17, sopra citato, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Pertanto l'articolo 10 differiva la regolamentazione dell'istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, quale il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In ottemperanza a quanto disposto da tale ultimo articolo il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l'atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009, stabilendo che l'ARAN nell'occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un'apposita area per il personale della vicedirigenza e che circa la decorrenza dell'inquadramento va considerato quanto disposto dall'art. 10 della legge 145 del 2002 che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso che dovrà essere fatto coincidere con la stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 2006-2009 e primo biennio 2006-2007.
Solo con la legge 266 del 2005 è stata poi disposta la copertura di spesa per l'attuazione dell'art. 17 bis citato.

Sulla base di tali disposizioni appare evidente che all'art. 17 bis non può essergli riconosciuta una portata precettiva proprio perchè il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie graduale a formazione progressiva demandata all'autonomia negoziale sulla base dell'atto di indirizzo posto in essere dal Ministero.

Il diritto della parte ricorrante nasce solo nel momento in cui si perfeziona l'iter con l'emanazione del sopra indicato atto di indirizzo, intervenuto nel marzo 2006, senza il quale la contrattazione collettiva non avrebbe potuto intervenire a disciplinare la materia a essa demandata.
Si può dunque ritenere che solo a seguito dell'emanazione del predetto atto si possa parlare di diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nella qualifica della vicedirigenza essendo a quella data intervenuta la copertura finanziaria e non avendo, invece, la contrattazione disciplinato l'area nella tornata contrattuale 2006-2009.

Pertanto, proprio dalla mancata regolamentazione dell'area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 la P.A. si è mostrata inadempiente a quanto demandato e dal termine imniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all'amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto all'inquadramento, pertanto non può non affermarsi la nullità del contratto collettivo nella parte in cui non prevede alcunchè.
I ricorrenti hanno maturato il diritto all'acquisizione nel quadriennio 2006-2009 allorchè siano trascorsi 5 anni dall'ingresso nella qualifica C2 ovvero C3 e in tale caso dal giorno 19/7/2007, come risulta documentalmente provato.

In ragione della novità giuridica della materia e del prevedibile contrasto giurisprudenziale, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a L'Aquila, nell'udienza del 7/7/2010.

Il Giudice Dott. Italo Radoccia

Etichette: , , , , , , , , ,

2 aprile 2009

LAVORARE DI PIU' ..... ma se lo Stato non paga gli straordinari dagli anni '90


Il Sindacato Autonomo dei Professionisti Statali USPPI-TECSTATMINISTERI scrive al Ministro On Bondi.


All’On. Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00100 Roma

e, p.c. al Prof. Giuseppe Proietti, Segretario Generale
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00100 Roma


Oggetto: Pagamento delle parcelle professionali per i collaudatori.


Signor Ministro, ci rivolgiamo a Lei per sanare una gravissima ingiustizia perpetrata nei confronti degli ingegneri, architetti e geometri che, oltre alla normale attività d’istituto, esercitano le proprie competenze professionali nell’esecuzioni di collaudi per conto ed incarico dell’amministrazione.
Tale attività di “collaudo” o di “regolare esecuzione” all’interno della propria stazione appaltante, veniva parzialmente incentivata da una frazione del famoso 2% della Merloni, ormai ridotto allo 0,5% a seguito del provvedimento legislativo attuato dal Governo di cui Lei è autorevole membro, rendendolo assolutamente irrisorio, transeat.
Mentre per quanto concerne i collaudi al di fuori della stazione appaltante, così come avviene per altre amministrazioni, il collaudo va remunerato a parcella professionale secondo le modalità di legge.
Il Ministero nel tentativo di essere “più realista del Re” nel 2004 ha emanato una circolare a firma dell’arch. Roberto Cecchi, con la quale si sosteneva che il Ministero per i beni e le attività culturali doveva intendersi come un’unica stazione appaltante, questa interpretazione capziosa è stata da noi impugnata e depositata il 12/05/2004 presso il TAR Lazio con n. 4832/2004 per “ANNULLAMENTO CIRCOLARE N. 20/04: ART. 188 CO. 3 E ART. 210 CO. 1 E 2 DPR 554/99 - COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI PUBBLICI DIPENDENTI INCARICATI DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI COLLAUDO”.
Tra la data di deposito del ricorso e quella della discussione dell’udienza cautelare, il Ministero dava corso alle procedure di riorganizzazione interna, sfociate nel d.p.r. n. 173/2004.
Con questo regolamento, è stato sancito che il Ministero non è un’unica stazione appaltante, ma è diviso in tante stazioni appaltanti per quante sono le Direzioni Regionali (e, verrebbe da aggiungere, per quante sono le istituzioni indipendenti dalle direzioni regionali, ad es.: l’Istituto Centrale per la Demoetnoantrologia).
In sostanza, da una stazione appaltante si è passati a tante stazioni appaltanti, una per ogni Direzione Regionale.
A seguito del d.p.r. n. 173/2004, la scrivente organizzazione sindacale ha provveduto a presentare al TAR lazio in data 26 ottobre 2004 una “dichiarazione del ricorrente” per chiedere che il ricorso venisse ovviamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il TAR ha ritenuto corretta la nostra interpretazione e, di conseguenza, ha dichiarato (subito) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Poiché il Ministero non ha impugnato questo decreto al TAR, appare del tutto evidente che ogni qual volta un professionista dipendente viene incaricato di svolgere un’attività professionale di collaudo al di fuori della Direzione Regionale di appartenenza deve essere retribuito a parcella, secondo le modalità previste dalla normativa.
Ciò nonostante, i colleghi non riescono a far valere i propri diritti, per la costante pervicace determinazione di alcuni apparati amministrativi a non riconoscere il dovuto, atteggiamento che non può essere ancora tollerato a distanza di 5 anni dalla determina del TAR di cui sopra.
È per quanto sopra rappresentato che siamo costretti a rivolgerci a Lei, affinché voglia invitare gli uffici e le Direzioni preposte ad emanare un’apposita circolare esplicativa, che chiarisca una volta per tutte, il diritto al giusto compenso degli ingegneri, architetti e geometri del Suo Ministero.

Architetto Danilo De Girolamo
Segretario Generale


Roma, 21 marzo 2004

Etichette: , , , ,

31 dicembre 2008

RIDATECI LA BONO PARRINO .....

Ormai diamo i numeri, almeno servissero per giocare al lotto!
Come è ipotizzabile (solo per risparmiare lo stipendio di un soprintendente), pensare di unificare sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica di Roma, già sommersa da una mole di lavoro immenso (non per niente siamo a Roma), un'area ed un sito così importante come Ostia Antica, per la storia e la cultura di quel territorio, che presenta problemi altrettanto gravi, di organizzazione e di gestione tali che persino per chi attualmente ci lavora con impegno da lustri riesce a gestire.

Ma perchè nessuno pensa di aumentare le risorse economiche, di personale e mezzi invece di continuare a dire e proporre sciocchezze.

Chiaramente come TECSATATMINISTERI siamo solidali e concordiamo con tutte le iniziative contrarie a questa ipotesi "balzana".

Segretario Generale

arch. Danilo De Girolamo

PS. Colgo l'occasione per formulare i migliori auguri all'ex Ministro per i Beni Culturali On. Bono Parrino riconoscendo a Lei, ed a quanti come Lei, il merito di aver servito le istituzioni con alto senso dello Stato, impegno ma anche con semplicità.


Dal sito patrimoniosos

Soprintendenza Beni Archeologici Ostia contro unificazione con Roma
Enz. Bia.
Il Tempo 29/12/2008

OSTIA No al ventilato accorpamento della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, con quella di Roma. Il XIII Municipio scende in campo contro l`ipotesi di unificazione, con una lettera inviata al ministro Bondi, infatti, il presidente della Commissione decentramento Alessandro Paltoni sottolinea la posizione del municipio: «E necessario - scrive Paltoni - confermare questa Soprintendenza, avviando un suo concreto potenziamento, necessario alla conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico di Ostia e Fiumicino.
In questi ultimi anni «sofferente» per una riduzione degli investimenti». Sulla stessa linea il presidente del XIII municipio, Giacomo Vizzani: «L`attuale amministrazione comunale, spiega Vizzani - vede proprio in questo territorio, una nuova opportunità di sviluppo socio-economico.
Pertanto, appare evidente la necessità che la Soprintendenza di Ostia andrebbe potenziata per promuovere il turismo in questo settore della città e per far finalmente decollare la conoscenza dell`area portuale di Roma». Per l`associazione culturale «Severiana» si tratta dell`ennesimo, ingiustificato attacco al patrimonio archeologico di Ostia. «L`idea di accorparla alla Soprintendenza di Roma - si legge su una nota di protesta diffusa dall`associazione - rappresenta, un tentativo di indebolire l`operato delle soprintendenze operanti nella città e sul territorio. Il XIII Municipio e l`area degli antichi porti a Fiumicino hanno una realtà storica ben diversa dagli altri territori della città di Roma. Qui da noi e non altrove, esisteva il porto di Roma e tutte le sue infrastrutture portuali, qui, i Romani costruirono lungo la costa le proprie residenze marine».

Etichette: , , , ,

25 settembre 2008

FIRMIAMO LA PETIZIONE


ATTIVATEVI E DIFFONDETE LA PETIZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'INCENTIVO SUI LAVORI PUBBLICI
Non è solo per il danno economico, ma soprattutto per riparare parzialmente l'orgoglio professionale ferito.
E' vero non siamo campioni del calcio o veline, ma non meritiamo di essere offesi ed umiliati da che questo o quel gruppo di politicanti di turno al governo del Paese.
Un colpo di reni, uno scatto unitario di orgoglio, ora basta!
Invitate tutti, dico tutti i colleghi a firmare, tutti i professionisti e tecnici di alta specializzazione laureati e diplomati per una volta uniti nel dire BASTA!
Aderite, raccogliete le firme ed inviatele alla Segreteria Nazionale della UILBAC che provvederà ad inoltrale agli indirizzi indicati.
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/6723361 – 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet http://www.uilbac.it

Architetto Danilo De Girolamo
Segretario Generale USPPI-TECSTAT-MINISTERI

http://tecstatministeri.blog.tiscali.it
http://tecstatministeri.org
...........................................................................................................................................


LETTERA APPELLO

Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Ministro dell’Economia e Finanze
Ai Capi Gruppo di Camera e Senato


Onorevoli Presidenti
Onorevoli Ministri
Onorevoli Capi Gruppo
è con grande disappunto rilevare , la totale insensibilità del Governo e del Parlamento verso il lavoro che svolgiamo quali appartenenti all’apparato tecnico scientifico dello Stato, che specie nel settore dei Beni e Attività Culturali rappresenta l’eccellenza in campo nazionale e internazionale.
Infatti a differenza di quanto sostiene il Ministro per la Funzione Pubblica nel Mibac le nostre professionalità e competenze sono unanimemente riconosciute tanto da costituire punto di riferimento per innumerevoli Nazioni per le quali siamo chiamati a fare formazione nonché a realizzare interventi di tutela, conservazione e restauro solo per fare qualche esempio in Spagna, Francia, Gran Bretagna,Cina, Iraq e tante altri ancora.
Noi non siamo “ fannulloni”, abbiamo una professionalità che pur in presenza di enormi difficoltà rispetto ai tagli che hanno colpito il Mibac , tenta con il proprio impegno personale e con sempre più scarsi mezzi, di mandare avanti le Soprintendenze , gli Archivi, le Biblioteche nell’esercizio del dettato costituzionale ..
Noi siamo quei dipendenti che, disconosciuti, profondono impegno personale e competenze di altissimo livello culturale per soddisfare e rispondere ai bisogni dell’utenza.
Siamo quei dipendenti che continuano a svolgere attività lavorative straordinarie, senza compenso.

Ora rispetto alle enormi responsabilità civili e penali che abbiamo quali architetti, ingegneri, archeologici, storici dell’arte, geometri, archivisti, bibliotecari, chimici, fisici, biologi, il Parlamento su iniziativa del Governo ha deciso la riduzione dell’incentivo per la progettazione prevista dalla Legge Merloni del 1994.
Infatti con la Legge di conversione n. 133/2008 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008, è stato modificato il comma 5 dell’articolo 92 del Codice degli appalti pubblici riducendo l’aliquota applicabile dal 2 allo 0,5%, già prevista dall’articolo 18 della legge n. 109/1994, dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, da destinare, sulla base di una specifica contrattazione, alle diverse figure professionali dell’amministrazione coinvolte nel lavoro.

Con tale disposizione è stato cancellato con un colpo di spugna l’unico riconoscimento alle professionalità tecnico scientifiche dello Stato, riducendo questa aliquota al ridicolo 0,5%, compresi gli oneri contributivi a carico delle amministrazioni..
Questa norma avrà come unico risultato quello di far aumentare il ricorso alle consulenze e agli affidamenti all’esterno di una molteplicità di incarichi con un ulteriore impoverimento degli istituti centrali e periferici del Mibac e con il personale interno demotivato nel proprio lavoro.
Se questo era l’obiettivo del Ministro della Funzione Pubblica ,si abbia il coraggio di dire pubblicamente che tale disposizione significa un aumento dei costi della pubblica amministrazione ed in questo caso di un peggioramento delle condizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
A questo attacco e a questo spreco di risorse pubbliche la nostra risposta quale personale tecnico scientifico del Mibac sarà durissima poiché in maniera civile e democratica metteremo in campo iniziative che portino ad eseguire con i tempi dovuti ogni atto tecnico e professionale, dalla programmazione triennale dei lavori, al collaudo, ai visti di congruità, agli stati di avanzamento dei lavori, alle autorizzazioni, come al rifiuto degli incarichi relativi alla sicurezza sul lavoro (non rientranti nelle prestazioni retribuite) e sui cantieri temporanei e mobili, al rifiuto degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

Del resto noi siamo dei professionisti che seppur con un rapporto di lavoro pubblico non possono essere trattati in maniera diversa da quanti svolgono le stesse attività come esterni alle singole amministrazioni.

Per questo aderiamo all’iniziativa della manifestazione del 16 ottobre in tutte le Soprintendenze, Archivi, Biblioteche, Istituti speciali, e firmiamo il presente appello con il quale chiediamo la modifica di tale norma iniqua attraverso il ripristino dell’incentivo al 2%.

Li ………………..16 ottobre

Nome Cognome Firma

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________


_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________
_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________





_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________


_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________
_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

_____________ ______________ ___________________

Etichette: , , , , , , ,

3 settembre 2008

FORMAZIONE PERMANENTE

ASSOCIAZIONE GIURIDICA
__________________________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE GIURIDICA E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
www.associazionegiuridica.it

ELENCO CORSI ANNO 2008

26 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE – 17 OTTOBRE – 21 NOVEMBRE
“LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”
Costo €. 100,00 + IVA

* * * *

30 SETTEMBRE – 6 OTTOBRE – 10 OTTOBRE
“APPALTI PUBBLICI:CAUSE DI ESCLUSIONE E GARANZIE.”
Costo €. 100,00 + IVA

* * * *

7 NOVEMBRE - 14 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE
“LA LEGGE 241/1990 E LE SUE RIFORME.”
Costo €. 100,00 + IVA

* * * *

10 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE
“TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”
Costo €. 100,00 + IVA


Tutti gli eventi si svolgeranno dalle ore 13.00 alle ore 17.00 presso il
Collegio Apostolico Leonino - Via Pompeo Magno, 21 – Roma

Per qualsiasi informazione visitare il sito www.associazionegiuridica.it
Contatti: 347.7958341 – 06.37.51.24.72 – Email: info@associazionegiuridica.it

Etichette: , ,

29 febbraio 2008

Rinnovi dei contratti per i dirigenti


Entro il 30 marzo dovranno essere rinnovati i contratti dei dirigenti del ministero per i beni e le attività culturali, guardate la breve intercettazione ambientale scovata sulla rete, clicca su:
http://video.google.it/videoplay?docid=-3447760955828157521&hl=it

Etichette: , , , ,

13 gennaio 2008

Mai come nel 2007 abbiamo assistito con meraviglia alla grande grande affluenza e partecipazione ad un concorso per dirigenti al ministero per i beni e le attività culturali, il fatto ci ha indotto a riflettere sulle cause di questa adesione.

Nel caso di quello a Soprintendente architetto su oltre cinquecento domande risultano presenti agli scritti oltre 300 architetti ed ingegneri italiani oltre ad un imprecisato numero di laureati in architettura e ingegneria anche con laurea breve.

Tra costoro moltissimi degli attuali funzionari del MIBAC.

Che cosa ha spinto costoro, come chi scrive, a sottostare all'inutile rito concorsuale, forse il bisogno di affermazione personale, forse l'ambizione di partecipare alla gestione del potere locale o forse la volontà di assumersi la paternità dei problemi di gestione e salvaguardia del patrimonio?

Se si pensa che al precedente concorso pubblico per esami del 1999 erano presenti una cinquantina di architetti (tutti laureati, abilitati e iscritti agli albi professionali), riteniamo probabile che la massiccia partecipazione sia dovuta quasi esclusivamente all'impossibilità di sopravvivere con gli attuali 1500 euro da funzionario c3 o poco più per i c3super.

Insomma nonostante le premesse, le anomalie del bando, la maggioranza degli architetti ministeriali ha ritenuto comunque di partecipare alla lotteria, sottoponendosi a lunghi viaggi e ad un incredibile "tour de force" di 8 ore su una seggiolina di plastica preformata ed uno scrittoio pieghevole (più simile ad un tavolino d'osteria che ad una scrivania) ...

Non sarebbe stato preferibile adeguare lo status giuridico dei professionisti dei ministeri a quello dei colleghi del parastato (tutti nell'area della dirigenza) e poi che la classe politica scelga chi vuole per il posto che vuole, senza ipocrisie concorsuali.

Etichette: , ,