22 febbraio 2005

IN ALLESTIMENTO

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

I° PARTE - PROVA COMMENTO PUNTUALE

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
in vigore dal 1° maggio 2004
Il Presidente della Repubblica
Visti ... (omissis)
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli e dell' allegato a, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 22 gennaio 2004.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
PARTE PRIMA - Disposizioni generali (1 - 9)
PARTE SECONDA - Beni culturali
TITOLO I - Tutela
Capo I - Oggetto della tutela (10 - 17)
Capo II - Vigilanza e ispezione (18 - 19)
Capo III - Protezione e conservazione
  • Sezione I - Misure di protezione (20 - 28)
  • Sezione II - Misure di conservazione (29 - 44)
  • Sezione III - Altre forme di protezione (45 - 52)

Capo IV - Circolazione in ambito nazionale

  • sezione l - Alienazione e altri modi di trasmissione (53 - 59)
  • sezione II - Prelazione (60 - 62)
  • sezione III - Commercio (63 - 64)

Capo V - Circolazione in ambito internazionale

  • Sezione I - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (65 - 72)
  • Sezione II - Esportazione dal territorio dell’Unione europea (73 - 74)
  • Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea (75 - 86)
  • Sezione IV - Convenzione UNIDROIT (87) Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
  • Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale (88-93)
  • Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale (94)

Capo VII - Espropriazione (95 - 100)

TITOLO II - Fruizione e valorizzazione

Capo I - Fruizione dei beni culturali

  • Sezione I - Principi generali (101 - 105)
  • Sezione II - Uso dei beni culturali (106 - 110)

Capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali (111 - 121)

Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (122 - 127)

TITOLO III - Norme transitorie e finali (128 - 130)PARTE TERZA - Beni paesaggistici

TITOLO I - Tutela e valorizzazione

Capo I - Disposizioni generali (131 - 135)

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici (136 - 142)

Capo III - Pianificazione paesaggistica (143 - 145)

Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (146 - 155)

Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie (156 - 159)

PARTE QUARTA - Sanzioni

TITOLO I - Sanzioni amministrative

Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (160 - 166)

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (167 - 168)

TITOLO II - Sanzioni penali

Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda (169 - 180)

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza (181)

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182 - 184)
ALLEGATO A

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PARTE PRIMA - Disposizioni generali
Art. 1. Principi
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Art. 2. Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Art. 3. Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Art. 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Art. 7. Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Art. 8. Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 9. Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8 comma 3, della Costituzione.
PARTE SECONDA - Beni culturali
TITOLO I - Tutela
Capo I - Oggetto della tutela
Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;b) le cose di interesse numismatico;c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.