31 dicembre 2008

RIDATECI LA BONO PARRINO .....

Ormai diamo i numeri, almeno servissero per giocare al lotto!
Come è ipotizzabile (solo per risparmiare lo stipendio di un soprintendente), pensare di unificare sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica di Roma, già sommersa da una mole di lavoro immenso (non per niente siamo a Roma), un'area ed un sito così importante come Ostia Antica, per la storia e la cultura di quel territorio, che presenta problemi altrettanto gravi, di organizzazione e di gestione tali che persino per chi attualmente ci lavora con impegno da lustri riesce a gestire.

Ma perchè nessuno pensa di aumentare le risorse economiche, di personale e mezzi invece di continuare a dire e proporre sciocchezze.

Chiaramente come TECSATATMINISTERI siamo solidali e concordiamo con tutte le iniziative contrarie a questa ipotesi "balzana".

Segretario Generale

arch. Danilo De Girolamo

PS. Colgo l'occasione per formulare i migliori auguri all'ex Ministro per i Beni Culturali On. Bono Parrino riconoscendo a Lei, ed a quanti come Lei, il merito di aver servito le istituzioni con alto senso dello Stato, impegno ma anche con semplicità.


Dal sito patrimoniosos

Soprintendenza Beni Archeologici Ostia contro unificazione con Roma
Enz. Bia.
Il Tempo 29/12/2008

OSTIA No al ventilato accorpamento della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, con quella di Roma. Il XIII Municipio scende in campo contro l`ipotesi di unificazione, con una lettera inviata al ministro Bondi, infatti, il presidente della Commissione decentramento Alessandro Paltoni sottolinea la posizione del municipio: «E necessario - scrive Paltoni - confermare questa Soprintendenza, avviando un suo concreto potenziamento, necessario alla conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico di Ostia e Fiumicino.
In questi ultimi anni «sofferente» per una riduzione degli investimenti». Sulla stessa linea il presidente del XIII municipio, Giacomo Vizzani: «L`attuale amministrazione comunale, spiega Vizzani - vede proprio in questo territorio, una nuova opportunità di sviluppo socio-economico.
Pertanto, appare evidente la necessità che la Soprintendenza di Ostia andrebbe potenziata per promuovere il turismo in questo settore della città e per far finalmente decollare la conoscenza dell`area portuale di Roma». Per l`associazione culturale «Severiana» si tratta dell`ennesimo, ingiustificato attacco al patrimonio archeologico di Ostia. «L`idea di accorparla alla Soprintendenza di Roma - si legge su una nota di protesta diffusa dall`associazione - rappresenta, un tentativo di indebolire l`operato delle soprintendenze operanti nella città e sul territorio. Il XIII Municipio e l`area degli antichi porti a Fiumicino hanno una realtà storica ben diversa dagli altri territori della città di Roma. Qui da noi e non altrove, esisteva il porto di Roma e tutte le sue infrastrutture portuali, qui, i Romani costruirono lungo la costa le proprie residenze marine».

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28 dicembre 2008

FORSE L'ACRONIMO T.A.R. STA PER TARDIVO?


GIUSTIZIA E’ FATTA!
Ogni tanto capita anche in questo paese del terzo mondo chiamato Italia, che l’amministrazione della giustizia riconosca ad un cittadino almeno il torto patito.
Purtroppo una sentenza tardiva è e resta un atto inefficace e praticamente inutile.
Non è un gran chè, però è qualcosa che ti lascia ancora sperare che in un lontano futuro gli uomini e le donne di buona volontà riescano a cambiare questo sistema di caste intoccabili, di potentati che stanno soffocando le giuste aspettative del Paese.
Una piccola vittoria contro una blasonata istituzione quale la “Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione” rea di selezionare gli allievi ed i docenti con criteri che “a ragion di causa” potremmo definire “poco trasparenti”.
Nel lontano ottobre 2003 essendo da anni responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso la Direzione Generale per il Patrimonio Storico artistico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, ho richiesto di partecipare al 1° Master “Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato dalla SSPA e nonostante fossi tra i più qualificati dei richiedenti venni escluso.
Il numero dei partecipanti fu ridotto dai 100 previsti a soli 60 ed io fui escluso in quanto qualificato al 66 posto.
Il paradosso è stato che la SSPA, di fronte alle mie rimostranze, in un primo tempo addirittura, ha tentato d’impedirmi l’accesso agli atti ai sensi della 241.
Non riuscendo a capacitarmi circa i motivi della mia esclusione, avevo addirittura pensato che la commissione si fosse risentita quando ho sollevato la perplessità (che non aveva nulla di ostile o irrispettoso) sulla durata del corso di ben 262 ore, che mi appariva eccessiva per l’argomento trattato, rispetto alle 120 ore del corso per la 494.
Anche su questo aspetto, il tempo galantuomo, mi ha poi dato ragione, infatti il corso fu sospeso a metà per le proteste degli allievi, che andavano sino a Caserta senza un reale costrutto, inoltre c’era anche il problema del valore giuridico in carenza delle determinazioni della conferenza stato-regioni sui contenuti minimi dei corsi per RSPP.

Per capire quindi le vere ragioni ho dovuto ricorrere al TAR del Lazio e solo dinanzi al giudice, la Direzione della SSPA, si è giustificata a posteriori attestando che il vero motivo dell”esclusione era nel fatto che troppo bravo e preparato per partecipare al “loro Master” e che quindi era più giusto agevolare gli altri meno preparati.
Bella soddisfazione!
Intanto i miei colleghi e amici “meno preparati” ed ignari del fatto di essere meno qualificati, si possono fregiare con un master, mentre io potrò inserire nel mio curriculum solo questa sentenza del Tar Lazio da cui si evince, che la SSPA mi ha certificato come trppo preparato, che sia una specie di “supermaster della SSPA” per la materia “Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”?

Chissà se con il tempo, magari la SSPA non possa approfittarne e chiamarmi come docente.

Purtroppo la Presidenza del Consiglio si è defilata e la Scuola Superiore non è neanche stata condannata al pagamento delle spese, ma poichè la sentenza chiude con: “Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.” ritengo, almeno per la mia personale soddisfazione e per gli altri esclusi al medesimo colloquio, che almeno la sentenza pubblica sia pubblicizzata su interenet.

Comunque, viste anche le festività natalizie incombenti e senza alcun rancore approfitto per inviare i migliori auguri di un sereno Natale ed un felice anno nuovo a tutti ed in particolar modo ai miei avvocati, ai giudici del TAR, a tutti i funzionari e dirigenti della SSPA e perchè no anche a tutti i docenti.

Per i più curiosi si riporta di seguito il testo estratto dalla sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. I^
composto dai signori magistrati:

Giorgio Giovannini Presidente
Leonardo Spagnoletti Componente
Silvia Martino Componente rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 431/2004 proposto da Danilo De Girolamo;
CONTRO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
- Marco Merelli, n.c.;
- Nicola Spagnoli, n.c.;
per l’annullamento

del provvedimento di esclusione dell’arch. De Girolamo dalla partecipazione al Master “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro”, indetto con circolare del Direttore della SSPA n. 6970 del 26 agosto 2003, nonché di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

1. L’architetto De Girolamo, funzionario di area “C”, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza presso la Direzione Generale per il Patrimonio Storico artistico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, espone di aver presentato domanda per partecipare al Master “Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui alla circolare del Direttore della S.S.P.A. n. 6970 del 26 agosto 2003.
Ai fini dell’ammissione, era previsto lo svolgimento di una selezione, basata sul curriculum ed un colloquio individuale, nel corso del quale i candidati avrebbero avuto modo di manifestare “le specifiche attitudini e competenze professionali ovvero

le motivazioni personali di interesse alla frequenza del corso”.
In data 29.10.2003 la scuola comunicava all’arch. De Girolamo, che, in base ai criteri individuati dalla Commissione incaricata dello svolgimento della selezione, egli si era classificato al 66° posto della graduatoria, e, pertanto, essendo stato previsto un numero massimo di 60 allievi, era stato escluso dalla partecipazione al master.
Dopo avere ottenuto il parziale soddisfacimento delle proprie istanze di accesso, il ricorrente proponeva il presente ricorso, in particolare deducendo:
1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei generali principi di par condicio tra i candidati. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Illogicità e irrazionalità manifesta.
La Commissione esaminatrice non ha predeterminato alcun criterio di valutazione, come risulta dal verbale n. 1 della sua riunione preliminare.
Tale omissione priva di qualsivoglia significato i coefficienti numerici assegnati alla valutazione del curriculum e del colloquio.
Inoltre, nella riunione del 9 ottobre 2003, giorno nel quale il ricorrente ha sostenuto il colloquio motivazionale, la Commissione risultava incompleta.
Si sono costituite la S.S.P.A. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quest’ultima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
Con ordinanza n. 1437 del 10 marzo 2004, è stata respinta l’istanza cautelare.
L’arch. De Girolamo ha depositato una memoria difensiva in vista della pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.
2. In via preliminare, deve convenirsi con la difesa erariale - la quale ha allegato, facendola propria, una specifica richiesta in tal senso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - che il presente ricorso involge atti di competenza esclusiva della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in quanto tali sottratti ad ogni forma di controllo o vigilanza da parte del Dipartimento della Funzione pubblica.
L’art. 1del d.lgs. n. 287 del 1999 (nella versione all’epoca vigente) iscrive la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione tra le istituzioni di alta cultura e formazione, aventi autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico - finanziarie.
La vigilanza svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguarda l’andamento generale della Scuola, ed in particolare l’effettiva realizzazione dei compiti istituzionali che le sono stati affidati nel campo della formazione delle risorse umane operanti nell’universo della pubblica amministrazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici demandati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Nella fattispecie, si verte in ordine alle modalità di selezione dei partecipanti ad un master organizzato dalla Scuola, e, pertanto, di atti puntuali rientranti esclusivamente nell’autonomia didattica di quest’ultima.
A ciò si aggiunga che alcuna specifica domanda è stata svolta dal ricorrente nei confronti della Presidenza, della quale, pertanto, va disposta l’estromissione dal presente giudizio.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che, nel verbale relativo alla riunione preliminare della Commissione, non vi è indicazione alcuna in ordine ai criteri di selezione delle candidature bensì un mero richiamo agli elementi di giudizio (curriculum e colloquio) che, a tal fine, sarebbero stai considerati, nonché al punteggio massimo attribuibile.
Detti criteri non sono rinvenibili nemmeno nella circolare con cui è stata diffusa l’iniziativa formativa curata dalla Scuola, come pure gli stessi non possono, sic et simpliciter, essere desunti dalla mission alla stessa affidata.
Tale ultimo assunto sembra invece sotteso alla relazione di chiarimenti versata in atti, in cui il Direttore della Scuola rappresenta che, in realtà, il giudizio espresso sui candidati non è un “giudizio di merito sulle loro competenze e capacità professionali”, tendendo piuttosto ad individuare l’efficacia del percorso formativo rispetto al singolo ed alle esigenze dell’organizzazione nella quale lavora. “Accade dunque – si soggiunge nella relazione – che vengano positivamente selezionati candidati meno preparati sulla materia, ma per i quali si ritiene che la frequenza del corso dia quel plus di conoscenze effettivamente utile alle funzioni alle quali sono o saranno applicati”.
Il Collegio osserva però che la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito ai fini dell’espressione di un giudizio tecnico –discrezionale, rappresenta pur sempre uno dei principi cardine al quale deve ispirarsi l’attività delle pubbliche amministrazioni e che tale regola di comportamento non può essere sopperita dalla mera giustificazione ex post delle scelte effettuate.
Così anche nella fattispecie, quale che fosse la finalità ultima della selezione (meramente didattica, ovvero meritocratica), né la circolare inditiva, né la Commissione esaminatrice hanno reso espliciti i criteri di selezione, rendendo pertanto privi di trasparente significato i coefficienti numerici assegnati alla valutazione del curriculum e del colloquio “motivazionale”.

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.
Sembra equo, però, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008.
Giorgio Giovannini Presidente
Silvia Martino Estensore

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