18 dicembre 2010

commissione paritetica sulla vicedirigenza del MIBAC - scheda riassuntiva


PREMESSA

Nell’ambito del progetto di riforma della PA., partito intorno agli anni ’90 del secolo scorso con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e di ridurne i costi, è stata attuata quella che, con termine atecnico, è indicata come la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, ossia la parificazione, sotto il profilo normativo e tecnico-operativo, del lavoro pubblico con quello privatistico.

La scelta del legislatore di operare in questo senso è scaturita dalla percezione che buona parte delle disfunzioni dell’organizzazione e dell’azione amministrativa fossero addebitabili ad un regime normativo troppo rigido e garantista per il lavoratore pubblico e che, quindi, l’applicazione di principi e criteri mutuati dal mondo privatistico avrebbe prodotto effetti positivi sull’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

Al fine di spingere sempre più nella direzione di realizzare un’organizzazione pubblica efficiente ed efficace e della separazione tra politica ed amministrazione, è stata attuata anche la riforma della dirigenza e la creazione della vicedirigenza che dovrebbe rappresentare l'area dei quadri direttivi dell'Amministrazione italiana, al pari di quanto previsto nel mondo del lavoro privato.

La vicedirigenza viene introdotta nell’ordinamento pubblico dalla c.d. legge Frattini (legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”), che ha aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’art. 17-bis, rubricato Vicedirigenza .

Detta disciplina, sebbene prevista dal 2002 da norma di rango primario, non ha ad oggi trovato attuazione.

La mancata attuazione è stata qualificata dal tribunale di Napoli (sezione lavoro, nella sentenza del 3 febbraio 2009) condotta inadempiente e come tale viene percepita da quei lavoratori pubblici che troverebbero nel compimento della previsione normativa il riconoscimento dell’impegno sempre più articolato che si richiede ai funzionari pubblici e vedono negata la loro posizione e professionalità dall’inadempimento dei rappresentanti delle parti contrattuali.

Ciò ha determinando un susseguirsi di contenziosi sul valore precettivo o programmatico della norma, peraltro decisi in maniera non uniforme dai giudici e conseguente diversità di comportamenti anche nella pubblica amministrazione, tant’è che alcune Regioni hanno già istituito la nuova area (Puglia, Liguria, Sicilia).

STATO DELL’ARTE

L’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo attualmente vigente, stabilsce: “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17”.

L’art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: “la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 17, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d’indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.

Pertanto, l’art. 10 ha rinviato la regolamentazione dell’istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi, il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In data 15-3-2006 il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l’atto d’indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009,stabilendo che l’ARAN nell’occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un’apposita area per il personale della vice dirigenza

Nell’attuale fase di contrazione delle risorse, il legislatore è intervenuto in materia con una norma di interpretazione autentica finalizzata a produrre risparmi di spesa. Si tratta della legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”) che all’art. 8 prevede una “Norma interpretativa in materia di vice dirigenza” che recita: “L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.”

In ordine all'art. 8 della L.n. 15/2009, norma c.d. interpretativa, sottolineato chesolo in questa ipotesi l’applicabilità avrebbe efficacia retroattiva, si rileva che tale disposto conferma semplicemente il profilo dell’art. 39 della Costituzione, sottolineando la funzione di rappresentanza delle OO.SS. (di ambo le parti) alle quali è demandata la funzione di contrattazione collettiva come compito esclusivo.

Infatti, appare evidente che la norma menzionata possa attribuire alla contrattazione collettiva la regolamentazione materiale della vice dirigenza ex art. 17 bis Dgls 165/01, mantenendo comunque la natura precettiva prefigurata dal legislatore del 2002 e non semplicemente la ratio programmatica.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.) non ha modificato l’art. 17 bis delD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che resta ad oggi la disciplina fondamentale.

L’art. 17-bis stabilisce che “ La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice dirigenza”.

La previsione in un norma di rango primario di “un’apposita area separata” per la vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica, nell'impossibilità di definire il rapporto di lavoro del personale direttivo mediante gli strumenti utilizzati dal contratto del personale livellato, in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli del dirigente piuttosto che a quelli degli impiegati.

In ordine all'attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'istituzione dell'area della vice dirigenza, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con risposta scritta, pubblicata lunedì 1 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 291 all'Interrogazione 4-05740 presentata da Luigi Bobba, ha precisato che “il Dipartimento funzione pubblica, in qualità di comitato di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di indirizzo all'Agenzia per le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto Ministeri. Analogamente si è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007, relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 2006-2009”.

Poiché secondo la norma interpretativa dell’art. 17 bis la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento “ ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo” e preso atto dal sito ARAN (comunicato del 21 settembre 2010) che è in corso la trattativa relativa al contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e aree dirigeziali triennio 2010 – 2012, appare urgente sollecitare l’Amministrazioni e le OOSS perché avviino la trattativa per l’istituzione dell’apposita area.

In proposito, vanno verificate le resistenze delle parti sociali e considerate le possibili ripercussioni per l’Amministrazione e per le rappresentanze sindacali.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si invita perciò l’Amministrazione ad attivare la procedura per l’avvio del confronto con le OO.SS., come da normativa vigente.

SENTENZE FAVOREVOLI

Sentenza Tribunale Sentenza Tribunale di Roma n.4399/08;

Sentenza Tribunale di Roma n. 12847/2009;

Sentenza Tribunale dell’Aquila 229/10

Sentenza Tribunale di Napoli n. 1276/10 del 19.1.2010

UNA LINEA INTERPRETATIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI ROMA, CHE DISAPPLICA LA LEGGE 15/2009 E RICONOSCE LA TITOLARITA' DELLA VICEDIRIGENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO, RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE.
INOLTRE LA SENTENZA n. 229/2010 del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per l'effetto ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche". La sentenza 229/2010 segue le n. 97/2010, 98/2010, 99/2010 e 167/2010 dello stesso Tribunale di L'Aquila che pure hanno ritenuto che la pubblica amministrazione si è mostrata inadempiente.

SENTENZA n. 229/2010 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DEL 7 LUGLIO 2010 ...

SENT. 229/10
r.g. 566/08
CRON. 1455/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L'Aquila dr. Italo Radoccia, visto l'art. 281 sexies, nella causa civile di prima istanza iscritta al numero in epigrafe del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
......., - ricorrenti

elettivamente domiciliati in L'Aquila alla via ... presso lo studio dell'Avv. .... e rappresentato e difeso dall'avv..... giusta delega in atti;

E

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - contumace

Oggetto: inquadramento superiore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio chiedendo il diritto alla qualifica ex art. 17 bis del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 7 comma 3 della legge 145/02 che prevede la figura della Vicedirigenza.
In base alla citata norma, infatti, la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX.
L'art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: "la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 17, sopra citato, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Pertanto l'articolo 10 differiva la regolamentazione dell'istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, quale il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.

In ottemperanza a quanto disposto da tale ultimo articolo il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l'atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009, stabilendo che l'ARAN nell'occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un'apposita area per il personale della vicedirigenza e che circa la decorrenza dell'inquadramento va considerato quanto disposto dall'art. 10 della legge 145 del 2002 che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso che dovrà essere fatto coincidere con la stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 2006-2009 e primo biennio 2006-2007.
Solo con la legge 266 del 2005 è stata poi disposta la copertura di spesa per l'attuazione dell'art. 17 bis citato.

Sulla base di tali disposizioni appare evidente che all'art. 17 bis non può essergli riconosciuta una portata precettiva proprio perchè il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie graduale a formazione progressiva demandata all'autonomia negoziale sulla base dell'atto di indirizzo posto in essere dal Ministero.

Il diritto della parte ricorrante nasce solo nel momento in cui si perfeziona l'iter con l'emanazione del sopra indicato atto di indirizzo, intervenuto nel marzo 2006, senza il quale la contrattazione collettiva non avrebbe potuto intervenire a disciplinare la materia a essa demandata.
Si può dunque ritenere che solo a seguito dell'emanazione del predetto atto si possa parlare di diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nella qualifica della vicedirigenza essendo a quella data intervenuta la copertura finanziaria e non avendo, invece, la contrattazione disciplinato l'area nella tornata contrattuale 2006-2009.

Pertanto, proprio dalla mancata regolamentazione dell'area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 la P.A. si è mostrata inadempiente a quanto demandato e dal termine imniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all'amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto all'inquadramento, pertanto non può non affermarsi la nullità del contratto collettivo nella parte in cui non prevede alcunchè.
I ricorrenti hanno maturato il diritto all'acquisizione nel quadriennio 2006-2009 allorchè siano trascorsi 5 anni dall'ingresso nella qualifica C2 ovvero C3 e in tale caso dal giorno 19/7/2007, come risulta documentalmente provato.

In ragione della novità giuridica della materia e del prevedibile contrasto giurisprudenziale, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a L'Aquila, nell'udienza del 7/7/2010.

Il Giudice Dott. Italo Radoccia

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2 aprile 2009

LAVORARE DI PIU' ..... ma se lo Stato non paga gli straordinari dagli anni '90


Il Sindacato Autonomo dei Professionisti Statali USPPI-TECSTATMINISTERI scrive al Ministro On Bondi.


All’On. Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00100 Roma

e, p.c. al Prof. Giuseppe Proietti, Segretario Generale
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00100 Roma


Oggetto: Pagamento delle parcelle professionali per i collaudatori.


Signor Ministro, ci rivolgiamo a Lei per sanare una gravissima ingiustizia perpetrata nei confronti degli ingegneri, architetti e geometri che, oltre alla normale attività d’istituto, esercitano le proprie competenze professionali nell’esecuzioni di collaudi per conto ed incarico dell’amministrazione.
Tale attività di “collaudo” o di “regolare esecuzione” all’interno della propria stazione appaltante, veniva parzialmente incentivata da una frazione del famoso 2% della Merloni, ormai ridotto allo 0,5% a seguito del provvedimento legislativo attuato dal Governo di cui Lei è autorevole membro, rendendolo assolutamente irrisorio, transeat.
Mentre per quanto concerne i collaudi al di fuori della stazione appaltante, così come avviene per altre amministrazioni, il collaudo va remunerato a parcella professionale secondo le modalità di legge.
Il Ministero nel tentativo di essere “più realista del Re” nel 2004 ha emanato una circolare a firma dell’arch. Roberto Cecchi, con la quale si sosteneva che il Ministero per i beni e le attività culturali doveva intendersi come un’unica stazione appaltante, questa interpretazione capziosa è stata da noi impugnata e depositata il 12/05/2004 presso il TAR Lazio con n. 4832/2004 per “ANNULLAMENTO CIRCOLARE N. 20/04: ART. 188 CO. 3 E ART. 210 CO. 1 E 2 DPR 554/99 - COMPENSI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI PUBBLICI DIPENDENTI INCARICATI DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI COLLAUDO”.
Tra la data di deposito del ricorso e quella della discussione dell’udienza cautelare, il Ministero dava corso alle procedure di riorganizzazione interna, sfociate nel d.p.r. n. 173/2004.
Con questo regolamento, è stato sancito che il Ministero non è un’unica stazione appaltante, ma è diviso in tante stazioni appaltanti per quante sono le Direzioni Regionali (e, verrebbe da aggiungere, per quante sono le istituzioni indipendenti dalle direzioni regionali, ad es.: l’Istituto Centrale per la Demoetnoantrologia).
In sostanza, da una stazione appaltante si è passati a tante stazioni appaltanti, una per ogni Direzione Regionale.
A seguito del d.p.r. n. 173/2004, la scrivente organizzazione sindacale ha provveduto a presentare al TAR lazio in data 26 ottobre 2004 una “dichiarazione del ricorrente” per chiedere che il ricorso venisse ovviamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il TAR ha ritenuto corretta la nostra interpretazione e, di conseguenza, ha dichiarato (subito) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Poiché il Ministero non ha impugnato questo decreto al TAR, appare del tutto evidente che ogni qual volta un professionista dipendente viene incaricato di svolgere un’attività professionale di collaudo al di fuori della Direzione Regionale di appartenenza deve essere retribuito a parcella, secondo le modalità previste dalla normativa.
Ciò nonostante, i colleghi non riescono a far valere i propri diritti, per la costante pervicace determinazione di alcuni apparati amministrativi a non riconoscere il dovuto, atteggiamento che non può essere ancora tollerato a distanza di 5 anni dalla determina del TAR di cui sopra.
È per quanto sopra rappresentato che siamo costretti a rivolgerci a Lei, affinché voglia invitare gli uffici e le Direzioni preposte ad emanare un’apposita circolare esplicativa, che chiarisca una volta per tutte, il diritto al giusto compenso degli ingegneri, architetti e geometri del Suo Ministero.

Architetto Danilo De Girolamo
Segretario Generale


Roma, 21 marzo 2004

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21 marzo 2009

ADDIO COMPETENZE PROFESSIONALI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA SEGNALAZIONE DEL COLLEGA CHE EVIDENZIA L'ENNESIMA E GRAVISSIMA SITUAZIONE PER LA QUALE SARA' NECESSARIO INTRAPRENDERE DELLE FORTI INIZIATIVE DOPO UNA ATTENTA E APPROFONDITA VALUTAZIONE.

INVITIAMO I COLLEGHI ARCHITETTI, INGEGNERI GEOMETRI HA INVIARE LE LORO CONSIDERAZIONI IN MERITO A QUANTO SEGNALATO, ANALOGO INVITO VERRA' RIVOLTO ALLE OOSS PIU' RAPPRESENTATIVE.

IL SEGRETARIO GENERALE

ARCH. DANILO DE GIROLAMO



RIQUALIFICAZIONE – ENNESIMO ATTO
ACCORDI NAZIONALI DEL 13 MARZO 2009

“Pane e libertà”, così titolava la fiction trasmessa da Raiuno dedicata a Giuseppe Di Vittorio: oltre 5 milioni di telespettatori con il 23% di share che in gergo significa (dicono gli esperti di comunicazione) un grande successo per il genere.
Persona fra gli esponenti più autorevoli della storia del sindacato italiano del dopoguerra, la cui parabola biografica ben si coniuga con i grandi processi di trasformazione economica e politica dell’Italia nei primi anni cinquanta del Novecento, bracciante poverissimo e autodidatta, protagonista della rinascita del sindacato libero e democratico, Segretario Generale della CGIL tra il 1944 e il 1948, aveva quale principio ispiratore l’affermazione del “valore sociale e culturale del lavoro” e tra i suoi obiettivi l’autonomia, la democrazia e l’unità del sindacato nonché una disposizione rigorosamente pluralistica e apartitica.

Sentivo il dovere di tale premessa prima di introdurre l’odierno ragionamento che, senza nasconderlo, è anche di interesse personale ed è rivolto ai tutti i colleghi architetti (ex area C e quelli in attesa di andarci?); mi scuso, quindi, con tutti gli altri colleghi che non saranno interessati ai quali rivolgo cortese comprensione.

Il 13 marzo 2009 sono stati sottoscritti gli Accordi Nazionali tra l’Amministrazione e le OO.SS. che hanno riguardato, in particolare, l’individuazione dei profili professionali della terza area (ex C) con relative declaratorie dei profili professionali di “FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE” e “FUNZIONARIO DIAGNOSTA”, ex CAPOTECNICI.
Per quanto riguarda il testo integrale dell’accordo rimando alla circolare n. 81 del 16 marzo 2009, in questa “finestra” voglio, invece, porre in evidenza alcuni aspetti che ritengo estremamente significativi.

Nell’individuare i citati profili, si è tenuto innegabilmente conto delle giuste aspettative del personale che non aveva finora visto la possibilità di partecipare ai processi di riqualificazione, quindi, nulla osta in tal senso.
Tuttavia, mi sia permesso di recriminare sulle competenze e la connotazione dei nuovi profili approvati che, sebbene in taluni casi vengono presentate, precedute ed intrise dalle paroline magiche tipo “collaborazione,

coopera, analizza”, nell’ambito dell’Amministrazione e della normativa sui beni culturali, per contratto possono svolgere attività quali:
“progettare, dirigere, collaudare, gestire la tutela paesaggistica, esaminare progetti di consolidamento presentati da terzi con verifica della congruità e della corretta esecuzione dei relativi lavori, verificare il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e redigere il piano di sicurezza con responsabilità diretta, consulente tecnico, perito, arbitro”.
PER TUTTI QUESTI COLLEGHI DA RIQUALIFICARE NEI SUDDETTI PROFILI, NON SARA’ NECESSARIO POSSEDERE LA LAUREA, L’ABILITAZIONE O L’ISCRIZIONE AGLI ORDINI PROFESSIONALI, MENTRE PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO E’ INDISPENSABILE POSSEDERE LA LAUREA SPECIALISTICA.

Bene, appare fin troppo evidente che l’Amministrazione e le OO.SS. firmatarie, hanno perpetrato l’ennesimo, specioso, seducente inciucio; infatti, se, come detto, non deve mettersi in discussione l’opportunità di garantire la possibilità di riqualificarsi ai dipendenti e colleghi finora esclusi dai processi di riqualificazione, non può non rilevarsi l’assurdità del percorso scelto per la definizione delle competenze che, ricalcano spudoratamente e senza vergogna quelle attinenti a profili di architetto, ingegnere, ecc., la cui formazione professionale è data, appunto, da titoli specialistici e iscrizione ad albi professionali.
Allo stato delle cose, credo che, forse, sarebbe il caso di proporre alle parti firmatarie medesime di destinare parte del F.U.A. (utilizzato naturalmente anche per tali riqualificazioni) per dare incarico alla N.A.S.A. (l’ente spaziale americano) oppure, se si vuole risparmiare qualcosina, data la fama di spendaccioni degli americani, all’E.S.A. (ente spaziale europeo) per predisporre uno studio appropriato al fine di potere meglio individuare o, come direbbero i soggetti firmatari sopra citati, meglio delineare e connotare, il profilo professionale degli architetti.

Per concludere, mi sembrava, quindi, giusto il richiamo iniziale a taluni principi ispiratori sul “valore sociale e culturale del lavoro” di uomini come Giuseppe Di Vittorio, uomini d’altri tempi e, certamente, sempre più rari a trovarsi ai giorni nostri, che hanno fatto dell’onestà, della trasparenza e dell’imparzialità il proprio motivo di esistenza.
Sergio MAZZA
20.03.2009

P.S. A proposito di professionalità: leggevo alcune frasi riportate in un recente comunicato di un autorevolissimo Signore rappresentante i lavoratori dove EGLI afferma che “il nome tecnico non connota una professionalità quanto piuttosto una capacità”. L’intenzione, lodevole, ai fini di “sostanziare” meglio i nuovi profili e differirli così dalla figura dell’architetto, ed anche dal pianificatore del paesaggio (sempre architetto), contrasta un pochino con la lingua italiana che, in questo caso, accomuna nello stesso significato le due parole.

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23 gennaio 2009

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI

La TECSTATMINISTERI non presenta propri candidati ed INVITA ISCRITTI E TUTTI COLLEGHI TECNICI INGEGNERI, ARCHITETTI, STORICI DELL'ARTE, ARCHEOLOGI, ARCHEOLOGI, ANTROPOLOGI, BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI, CAPI TECNICI, A VOTARE I RAPPRESENTANTI DELLA UILBAC OVVERO LA:

LISTA n.1 UIL

1) CERASOLI GIANFRANCO nato a L’Aquila il 24/04/1961 Assistente Amministrativo in servizio presso la Soprintendenza B.A.P. Abruzzo L’Aquila


2) FELICIANI ENZO nato a Pineto (PE) 10/11/1952 Assistente Amministrativo in servizio presso Soprintendenza speciale Polo museale – Firenze

3) ESPOSITO FRANCESCA ANNA RITA nata a Salerno il 4//04/1953 Bibliotecaria Direttore Coordinatore in servizio presso la Biblioteca Nazionale di Bari

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28 dicembre 2008

FORSE L'ACRONIMO T.A.R. STA PER TARDIVO?


GIUSTIZIA E’ FATTA!
Ogni tanto capita anche in questo paese del terzo mondo chiamato Italia, che l’amministrazione della giustizia riconosca ad un cittadino almeno il torto patito.
Purtroppo una sentenza tardiva è e resta un atto inefficace e praticamente inutile.
Non è un gran chè, però è qualcosa che ti lascia ancora sperare che in un lontano futuro gli uomini e le donne di buona volontà riescano a cambiare questo sistema di caste intoccabili, di potentati che stanno soffocando le giuste aspettative del Paese.
Una piccola vittoria contro una blasonata istituzione quale la “Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione” rea di selezionare gli allievi ed i docenti con criteri che “a ragion di causa” potremmo definire “poco trasparenti”.
Nel lontano ottobre 2003 essendo da anni responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso la Direzione Generale per il Patrimonio Storico artistico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, ho richiesto di partecipare al 1° Master “Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato dalla SSPA e nonostante fossi tra i più qualificati dei richiedenti venni escluso.
Il numero dei partecipanti fu ridotto dai 100 previsti a soli 60 ed io fui escluso in quanto qualificato al 66 posto.
Il paradosso è stato che la SSPA, di fronte alle mie rimostranze, in un primo tempo addirittura, ha tentato d’impedirmi l’accesso agli atti ai sensi della 241.
Non riuscendo a capacitarmi circa i motivi della mia esclusione, avevo addirittura pensato che la commissione si fosse risentita quando ho sollevato la perplessità (che non aveva nulla di ostile o irrispettoso) sulla durata del corso di ben 262 ore, che mi appariva eccessiva per l’argomento trattato, rispetto alle 120 ore del corso per la 494.
Anche su questo aspetto, il tempo galantuomo, mi ha poi dato ragione, infatti il corso fu sospeso a metà per le proteste degli allievi, che andavano sino a Caserta senza un reale costrutto, inoltre c’era anche il problema del valore giuridico in carenza delle determinazioni della conferenza stato-regioni sui contenuti minimi dei corsi per RSPP.

Per capire quindi le vere ragioni ho dovuto ricorrere al TAR del Lazio e solo dinanzi al giudice, la Direzione della SSPA, si è giustificata a posteriori attestando che il vero motivo dell”esclusione era nel fatto che troppo bravo e preparato per partecipare al “loro Master” e che quindi era più giusto agevolare gli altri meno preparati.
Bella soddisfazione!
Intanto i miei colleghi e amici “meno preparati” ed ignari del fatto di essere meno qualificati, si possono fregiare con un master, mentre io potrò inserire nel mio curriculum solo questa sentenza del Tar Lazio da cui si evince, che la SSPA mi ha certificato come trppo preparato, che sia una specie di “supermaster della SSPA” per la materia “Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”?

Chissà se con il tempo, magari la SSPA non possa approfittarne e chiamarmi come docente.

Purtroppo la Presidenza del Consiglio si è defilata e la Scuola Superiore non è neanche stata condannata al pagamento delle spese, ma poichè la sentenza chiude con: “Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.” ritengo, almeno per la mia personale soddisfazione e per gli altri esclusi al medesimo colloquio, che almeno la sentenza pubblica sia pubblicizzata su interenet.

Comunque, viste anche le festività natalizie incombenti e senza alcun rancore approfitto per inviare i migliori auguri di un sereno Natale ed un felice anno nuovo a tutti ed in particolar modo ai miei avvocati, ai giudici del TAR, a tutti i funzionari e dirigenti della SSPA e perchè no anche a tutti i docenti.

Per i più curiosi si riporta di seguito il testo estratto dalla sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. I^
composto dai signori magistrati:

Giorgio Giovannini Presidente
Leonardo Spagnoletti Componente
Silvia Martino Componente rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 431/2004 proposto da Danilo De Girolamo;
CONTRO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
- Marco Merelli, n.c.;
- Nicola Spagnoli, n.c.;
per l’annullamento

del provvedimento di esclusione dell’arch. De Girolamo dalla partecipazione al Master “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro”, indetto con circolare del Direttore della SSPA n. 6970 del 26 agosto 2003, nonché di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

1. L’architetto De Girolamo, funzionario di area “C”, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza presso la Direzione Generale per il Patrimonio Storico artistico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, espone di aver presentato domanda per partecipare al Master “Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui alla circolare del Direttore della S.S.P.A. n. 6970 del 26 agosto 2003.
Ai fini dell’ammissione, era previsto lo svolgimento di una selezione, basata sul curriculum ed un colloquio individuale, nel corso del quale i candidati avrebbero avuto modo di manifestare “le specifiche attitudini e competenze professionali ovvero

le motivazioni personali di interesse alla frequenza del corso”.
In data 29.10.2003 la scuola comunicava all’arch. De Girolamo, che, in base ai criteri individuati dalla Commissione incaricata dello svolgimento della selezione, egli si era classificato al 66° posto della graduatoria, e, pertanto, essendo stato previsto un numero massimo di 60 allievi, era stato escluso dalla partecipazione al master.
Dopo avere ottenuto il parziale soddisfacimento delle proprie istanze di accesso, il ricorrente proponeva il presente ricorso, in particolare deducendo:
1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei generali principi di par condicio tra i candidati. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Illogicità e irrazionalità manifesta.
La Commissione esaminatrice non ha predeterminato alcun criterio di valutazione, come risulta dal verbale n. 1 della sua riunione preliminare.
Tale omissione priva di qualsivoglia significato i coefficienti numerici assegnati alla valutazione del curriculum e del colloquio.
Inoltre, nella riunione del 9 ottobre 2003, giorno nel quale il ricorrente ha sostenuto il colloquio motivazionale, la Commissione risultava incompleta.
Si sono costituite la S.S.P.A. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quest’ultima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
Con ordinanza n. 1437 del 10 marzo 2004, è stata respinta l’istanza cautelare.
L’arch. De Girolamo ha depositato una memoria difensiva in vista della pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.
2. In via preliminare, deve convenirsi con la difesa erariale - la quale ha allegato, facendola propria, una specifica richiesta in tal senso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - che il presente ricorso involge atti di competenza esclusiva della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in quanto tali sottratti ad ogni forma di controllo o vigilanza da parte del Dipartimento della Funzione pubblica.
L’art. 1del d.lgs. n. 287 del 1999 (nella versione all’epoca vigente) iscrive la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione tra le istituzioni di alta cultura e formazione, aventi autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico - finanziarie.
La vigilanza svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguarda l’andamento generale della Scuola, ed in particolare l’effettiva realizzazione dei compiti istituzionali che le sono stati affidati nel campo della formazione delle risorse umane operanti nell’universo della pubblica amministrazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici demandati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Nella fattispecie, si verte in ordine alle modalità di selezione dei partecipanti ad un master organizzato dalla Scuola, e, pertanto, di atti puntuali rientranti esclusivamente nell’autonomia didattica di quest’ultima.
A ciò si aggiunga che alcuna specifica domanda è stata svolta dal ricorrente nei confronti della Presidenza, della quale, pertanto, va disposta l’estromissione dal presente giudizio.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che, nel verbale relativo alla riunione preliminare della Commissione, non vi è indicazione alcuna in ordine ai criteri di selezione delle candidature bensì un mero richiamo agli elementi di giudizio (curriculum e colloquio) che, a tal fine, sarebbero stai considerati, nonché al punteggio massimo attribuibile.
Detti criteri non sono rinvenibili nemmeno nella circolare con cui è stata diffusa l’iniziativa formativa curata dalla Scuola, come pure gli stessi non possono, sic et simpliciter, essere desunti dalla mission alla stessa affidata.
Tale ultimo assunto sembra invece sotteso alla relazione di chiarimenti versata in atti, in cui il Direttore della Scuola rappresenta che, in realtà, il giudizio espresso sui candidati non è un “giudizio di merito sulle loro competenze e capacità professionali”, tendendo piuttosto ad individuare l’efficacia del percorso formativo rispetto al singolo ed alle esigenze dell’organizzazione nella quale lavora. “Accade dunque – si soggiunge nella relazione – che vengano positivamente selezionati candidati meno preparati sulla materia, ma per i quali si ritiene che la frequenza del corso dia quel plus di conoscenze effettivamente utile alle funzioni alle quali sono o saranno applicati”.
Il Collegio osserva però che la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al procedimento logico seguito ai fini dell’espressione di un giudizio tecnico –discrezionale, rappresenta pur sempre uno dei principi cardine al quale deve ispirarsi l’attività delle pubbliche amministrazioni e che tale regola di comportamento non può essere sopperita dalla mera giustificazione ex post delle scelte effettuate.
Così anche nella fattispecie, quale che fosse la finalità ultima della selezione (meramente didattica, ovvero meritocratica), né la circolare inditiva, né la Commissione esaminatrice hanno reso espliciti i criteri di selezione, rendendo pertanto privi di trasparente significato i coefficienti numerici assegnati alla valutazione del curriculum e del colloquio “motivazionale”.

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.
Sembra equo, però, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008.
Giorgio Giovannini Presidente
Silvia Martino Estensore

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16 ottobre 2008

DIFENDIAMO LA SPECIFICITA' E LA COMPETENZA DEI TECNICI DEL MIBAC

Ricordiamo a tutti i tecnici di partecipare alla giornata di mobilitazione nazionale prevista per il giorno 16 ottobre in tutti gli istituti italiani.
Inoltre , comunichiamo che la manifestazione con la lettera appello alle più alte cariche dello Stato la trovate anche su You Tube con il titolo “Difendiamo i tecnici del MIBAC”
al seguente indirizzo:

http://it.youtube.com/watch?v=1ipoWP9d3-Q

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25 settembre 2008

FIRMIAMO LA PETIZIONE


ATTIVATEVI E DIFFONDETE LA PETIZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'INCENTIVO SUI LAVORI PUBBLICI
Non è solo per il danno economico, ma soprattutto per riparare parzialmente l'orgoglio professionale ferito.
E' vero non siamo campioni del calcio o veline, ma non meritiamo di essere offesi ed umiliati da che questo o quel gruppo di politicanti di turno al governo del Paese.
Un colpo di reni, uno scatto unitario di orgoglio, ora basta!
Invitate tutti, dico tutti i colleghi a firmare, tutti i professionisti e tecnici di alta specializzazione laureati e diplomati per una volta uniti nel dire BASTA!
Aderite, raccogliete le firme ed inviatele alla Segreteria Nazionale della UILBAC che provvederà ad inoltrale agli indirizzi indicati.
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/6723361 – 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet http://www.uilbac.it

Architetto Danilo De Girolamo
Segretario Generale USPPI-TECSTAT-MINISTERI

http://tecstatministeri.blog.tiscali.it
http://tecstatministeri.org
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LETTERA APPELLO

Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Ministro dell’Economia e Finanze
Ai Capi Gruppo di Camera e Senato


Onorevoli Presidenti
Onorevoli Ministri
Onorevoli Capi Gruppo
è con grande disappunto rilevare , la totale insensibilità del Governo e del Parlamento verso il lavoro che svolgiamo quali appartenenti all’apparato tecnico scientifico dello Stato, che specie nel settore dei Beni e Attività Culturali rappresenta l’eccellenza in campo nazionale e internazionale.
Infatti a differenza di quanto sostiene il Ministro per la Funzione Pubblica nel Mibac le nostre professionalità e competenze sono unanimemente riconosciute tanto da costituire punto di riferimento per innumerevoli Nazioni per le quali siamo chiamati a fare formazione nonché a realizzare interventi di tutela, conservazione e restauro solo per fare qualche esempio in Spagna, Francia, Gran Bretagna,Cina, Iraq e tante altri ancora.
Noi non siamo “ fannulloni”, abbiamo una professionalità che pur in presenza di enormi difficoltà rispetto ai tagli che hanno colpito il Mibac , tenta con il proprio impegno personale e con sempre più scarsi mezzi, di mandare avanti le Soprintendenze , gli Archivi, le Biblioteche nell’esercizio del dettato costituzionale ..
Noi siamo quei dipendenti che, disconosciuti, profondono impegno personale e competenze di altissimo livello culturale per soddisfare e rispondere ai bisogni dell’utenza.
Siamo quei dipendenti che continuano a svolgere attività lavorative straordinarie, senza compenso.

Ora rispetto alle enormi responsabilità civili e penali che abbiamo quali architetti, ingegneri, archeologici, storici dell’arte, geometri, archivisti, bibliotecari, chimici, fisici, biologi, il Parlamento su iniziativa del Governo ha deciso la riduzione dell’incentivo per la progettazione prevista dalla Legge Merloni del 1994.
Infatti con la Legge di conversione n. 133/2008 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008, è stato modificato il comma 5 dell’articolo 92 del Codice degli appalti pubblici riducendo l’aliquota applicabile dal 2 allo 0,5%, già prevista dall’articolo 18 della legge n. 109/1994, dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, da destinare, sulla base di una specifica contrattazione, alle diverse figure professionali dell’amministrazione coinvolte nel lavoro.

Con tale disposizione è stato cancellato con un colpo di spugna l’unico riconoscimento alle professionalità tecnico scientifiche dello Stato, riducendo questa aliquota al ridicolo 0,5%, compresi gli oneri contributivi a carico delle amministrazioni..
Questa norma avrà come unico risultato quello di far aumentare il ricorso alle consulenze e agli affidamenti all’esterno di una molteplicità di incarichi con un ulteriore impoverimento degli istituti centrali e periferici del Mibac e con il personale interno demotivato nel proprio lavoro.
Se questo era l’obiettivo del Ministro della Funzione Pubblica ,si abbia il coraggio di dire pubblicamente che tale disposizione significa un aumento dei costi della pubblica amministrazione ed in questo caso di un peggioramento delle condizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
A questo attacco e a questo spreco di risorse pubbliche la nostra risposta quale personale tecnico scientifico del Mibac sarà durissima poiché in maniera civile e democratica metteremo in campo iniziative che portino ad eseguire con i tempi dovuti ogni atto tecnico e professionale, dalla programmazione triennale dei lavori, al collaudo, ai visti di congruità, agli stati di avanzamento dei lavori, alle autorizzazioni, come al rifiuto degli incarichi relativi alla sicurezza sul lavoro (non rientranti nelle prestazioni retribuite) e sui cantieri temporanei e mobili, al rifiuto degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

Del resto noi siamo dei professionisti che seppur con un rapporto di lavoro pubblico non possono essere trattati in maniera diversa da quanti svolgono le stesse attività come esterni alle singole amministrazioni.

Per questo aderiamo all’iniziativa della manifestazione del 16 ottobre in tutte le Soprintendenze, Archivi, Biblioteche, Istituti speciali, e firmiamo il presente appello con il quale chiediamo la modifica di tale norma iniqua attraverso il ripristino dell’incentivo al 2%.

Li ………………..16 ottobre

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5 settembre 2008

INCENTIVO AL GOVERNO O NUOVA ALIQUOTA IVA AL 21,5%?

Veramente curiosa questa norma dell'art. 61 comma 8 che prevede la riduzione dell'incentivo, ma se il responsabile del procedimento ed il progettista metteranno in progetto e nella contabilità solo l'importo dello 0,5 % per l'incentivo, come si farà a versare su un apposito ed ancora fantomatico capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo pari al 1,5 %,?

Infatti, non mi risulta che sia possibile distrarre una qualsiasi percentuale sui lavori, da versarsi "su apposito capitolo", inoltre non mi risulta neanche l'obbligatorietà di inserire l'incentivo per la progettazione, quindi se noi rinunciamo al succulento 0,5 % , non potremo ne dovremo versare neanche 1,5% ed il furbetto che ha inserito questa norma otterrà l'effetto contrario, mentre l'amministrazione avrà il 2% di opere e beni in più.

Mentre se il Governo vuole semplicemente fare meno lavorazioni nei cantieri di opere pubbliche o spendere 1,5% in più rispetto ai privati che provveda ad aumentarsi l'iva dal 20 al 21,50 % per i lavori e le forniture pubbliche .... così non avremo dubbi procedurali , ne ulteriori incombenze e sarà chiaro per tutti che il risultato è solo un ulteriore aumento effettivo delle imposte!

Altrettanto bizzarra quella fissata dal comma 9, che prevede la decurtazione del 50% delle spettanze del dipendente pubblico per le attività professionali svolte per conto della PA, quale componente o segratario di collegio arbitrale o collaudatore, ma soprattutto che questa somma debba essere assegnata per il trattamento economico dei dirigenti ecc. ecc., in buona sostanza chi lavora di più viene danneggiato e chi non fa niente si divide il frutto del suo lavoro, pure retroattivamente....che dire?

Pensateci bene prima di accettare un incarico, ma se non siete ridotti alla fame valutate l'opportunità di restituirlo ai mittenti!

Con architettonica amarezza

Danilo De Girolamo


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26 maggio 2008

Dopo la vicedirigenza .... l’area professionale!


26 maggio 2008
a tutti i colleghi architetti, ingegneri,archeologi, storici dell’arte, bibliotecari, antropologi, archivisti del Comparto Ministero.

Dopo la vicedirigenza .... l’area professionale,
Basta con la lotta tra poveri e lo scontro tra categorie, serve il ripristino delle regole per una sana organizzazione del lavoro, basata soprattutto sul riconoscimento delle professionalità e dei titoli accademici e di servizio.
La logica dell’apertura a tutti e comunque, sta portando le amministrazioni verso il baratro dell’inefficenza dovuta alla confusione dei ruoli, basta con lo sfascismo, vogliamo chiarezza nelle regole e certezza nei diritti e nei doveri.
Noi ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità, senza un reale corrispettivo economico ed ora ci hanno tolto anche il riconoscimento giuridico.
Dobbiamo reagire e stiamo reagendo.
In tutta Italia sono partiti e stanno partendo i ricorsi per la’applicazione della vicedirigenza ma non ci fermeremo qui, dobbiamo impugnare anche la parte relativa all’istituita e sempre disapplicata “area professionale” all’interno della dirigenza.
Stiamo valutando con gli avvocati tutte le possibilità e vi terremo informati degli sviluppi e delle iniziative anche contro il nuovo contratto che prevede l’ulteriore unificazione nella generica area C del personale laureato e diplomato con un’unica suddivisione dei funzionari laureati in diversi livelli retribuiti.
Se lo Stato vuole i suoi Professionisti e le sue alte professionalità tecnico scientifiche che ne riconosca le specificità e le competenze e non faccia di tutta l’erba un fascio.
Se il diplomato è arrivato al C3 con le riqualificazioni interne, non può essere equiparato neanche stipendialmente con un archeologo o con un ingegnere.
Se volete reagire, se concordate con noi scriveteci ed attivatevi con tutti i colleghi.


Cordiali saluti,
Il Segretario Generale TECSTAT-MINISTERI
Arch. Danilo De Girolamo

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15 maggio 2008

VICEDIRIGENZA - RICORSO GRATIS CON LA UIL

ATTENZIONE LA UILBAC OFFRE LA POSSIBILITA' GRATUITA DI RICORSO A TUTTI I COLLEGHI C2 E C3.

Tutti i colleghi possano ora usufruire della tutela gratuita, grazie all'intervento della UIBAC. é necessario contattare i rappresentanti sindacali e seguire le procedure indcate nella circolare seguente e rintracciabile sul sito UILBAC.

Diffondete l'informativa a tutti i funzionari.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Danilo De Girolamo



Circolare N° 1288
Del 15/05/2008
A Tutti i Responsabili UIL - BAC
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

VICEDIRIGENZA INIZIATIVA DELLA UIL NELLA CHIAREZZA E CORRETTA INFORMAZIONE AI FUNZIONARI.

Torniamo sulla questione della Vice Dirigenza cercando di fare chiarezza sul tema ma anche per dare una doverosa e corretta informazione a tutti i funzionari potenzialmente interessati a comprendere gli sviluppi e l’evoluzione che ci sarà nei prossimi mesi.
Come è noto una recente sentenza del Tribunale di Roma , la n. 4399 del 7/3/2008, del Giudice dott Eugenio Grisanti ,ha riconosciuto “ il diritto dei ricorrenti alla qualifica di vicedirigenti , condannando il Ministero dei Beni ed Attività urali ad attribuire agli stessi la suddetta qualifica a decorrere dall’entrata in vigore della legge 15-7-2002, n. 145, a ogni effetto, giuridico ed economico; dichiara altresì, la inefficacia del ccnl 2006-2009 del comparto Ministeri, dirig. Area I, nella parte in cui non prevede una sequenza contrattuale dell'accordo collettivo, a decorrere dall'1-1-2006, che disciplini l'area della vicedirigenza; condanna il Ministero resistente a risarcire i ricorrenti del danno subito per lesione dell'affidamento legittimo degli stessi liquidato, per ciascuno, ex art. 432 cpc, in euro 15.000 nonchè a pagare in solido con l'ARAN le spese di lite liquidate in euro 15.000,00 + 12,50% spese generali + IVA + cassa avvocati”.

Lo stesso Tribunale di Roma si è pronunciato a distanza di 20 giorni su un altro analogo ricorso, presentato dallo stesso studio legale , iscritto al n. 211279/07 concernente altri 28 lavoratori Mibac, ma con un giudice diverso quale il dott Dario Conte con il seguente dispositivo:
“ Definitivamente pronunciando , contrariis reiectis;
A) Respinge la domanda attoree;
B) Compensa le spese. “

A tale sentenza se ne aggiunge un'altra sempre del Tribunale di Roma , ancora con un Giudice diverso , di cui ad oggi non si ha ancora copia ma si conosce il dispositivo che è analogo a quello del Giudice Dario Conte e quindi contrario.

Questo significa che da parte della Magistratura del Lavoro non v’è una uniformità di giudizio e tutto è rimesso al singolo giudice che decide di volta in volta.
Da questo discende anche un certo tipo di strategia legale da parte degli studi di avvocati che presentano più ricorsi allo stesso Tribunale, come nel caso di Roma, poiché sanno perfettamente che gli stessi saranno giudicati e decisi da Giudici diversi.

Per completezza d’informazione facciamo altresì presente che rispetto alla sentenza favorevole il Mibac ha già dato incarico all’Avvocatura dello Stato per fare l’appello.
Pertanto è del tutto evidente che la partita sulla Vice Dirigenza avrà ulteriori evoluzioni in sede giudiziaria di secondo grado e con molta probabilità si arriverà sino al giudizio della Suprema Corte di Cassazione.

Tali precisazioni sono essenziali poiché i lavoratori interessati devono essere messi a conoscenza dei fatti e dei percorsi che ci saranno sul tema della Vice Dirigenza sul quale come ricorderete , la Uil Beni e Attività Culturali già a settembre 2007 aveva espresso chiaramente la propria posizione in merito.

SI INFORMA CHE NON ESISTE ALCUNA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI, IN CONTRASTO QUINDI A QUANTO AFFERMATO DA UN’ALTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE .





COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/67232361 – 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbac@tiscali.it sito internet http://www.uilbac.it
Al Segretario Generale Uil
Luigi Angeletti
Al Segretario Confederale Pubblico Impiego
Paolo Pirani
Al Segretario Generale Uil Pa
Salvatore Bosco
Al Ministro della Funzione Pubblica
Prof Luigi Nicolais
Al Ministro
On Francesco Rutelli
Loro Sedi


Servizio: Segreteria Generale
Oggetto: Vice Dirigenza

Leggiamo dalla stampa le dichiarazioni del Ministro della Funzione Pubblica che intenderebbe abolire , nell’ambito di un disegno più organico di riordino della Pubblica Amministrazione l’area della Vice Dirigenza.
A tal proposito nella mia responsabilità di un settore quale quello dei Beni e Attività Culturali non posso che dichiararmi contrario a tale proposta poiché tale evenienza determinerebbe non solo la mortificazione da parte dei funzionari del Ministero apprezzati e richiesti in tutto il mondo per le proprie competenze e professionalità ma metterebbe seriamente a rischio la stessa attività istituzionale delle strutture centrali e periferiche del Ministero.
A ciò si aggiunge anche il fatto che è notoria a tutti la carenza spaventosa dei dirigenti nel Ministero che nonostante la norma derogatoria, al blocco delle assunzioni, che permetterà di fare concorsi per 40 posti dirigenziali, ad oggi gli uffici scoperti sono quasi 100 e sono retti ad interim da Dirigenti che al proprio incarico ne assommano tre ed in taluni casi altri 4.
Questo significa che in realtà il lavoro, le responsabilità e l’attività istituzionale è mandata avanti dai tanti funzionari di area C che aspettano almeno di essere inquadrati nell’area della Vice Dirigenza.
Pertanto , questo settore della Uil Pa Beni e Attività Culturali si dichiara contrario all’ipotesi di abolizione dell’area della Vice Dirigenza.
Roma 18 settembre 2007

Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale



Per questo motivo aldilà delle evoluzioni che sicuramente ci potranno essere in sede giudiziaria la Uil Beni e Attività Culturali mette a disposizione di tutti i funzionari laureati appartenente alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni (o nelle corrispondenti qualifiche 8° e 9° del precedente ordinamento), l’iniziativa di organizzare in tutte le province Italiane ricorsi da presentare presso le sezioni lavoro dei Tribunali.

Ovviamente c’è da seguire un percorso dettato dalle norme che prevede , prima della presentazione dei ricorsi, l’esperimento dei TOC, (tentativo obbligatorio di Conciliazione) che va fatto in ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro ( ex ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) presente in ogni provincia .
I TOC saranno presentati , una volta raccolte le adesione dei Funzionari interessati, dai nostri Segretari Regionali e Provinciali Uil Beni e Attività Culturali, che garantiranno personalmente la rappresentanza negli istituendi collegi di conciliazione.
Se tali collegi saranno costituiti, ovviamente si terranno le procedure di conciliazione , ma già sappiamo che il Mibac , in tutti i collegi rappresenterà la propria indisponibilità a conciliare.
Questo significa che una volta fallito il TOC, sempre a livello locale , può essere presentato il ricorso presso ciascun Tribunale di provincia o di altra giurisdizionale territoriale nelle apposite sezioni lavoro.
Può anche verificarsi che le riunioni di conciliazione non si tengano poiché il Mibac, non designi il proprio rappresentante.
In questo caso scatta il termine di 90 giorni, decorso il quale si può comunque presentare il ricorso presso i Tribunali.

Nei prossimi giorni a ciascun Segretario Regionale e Provinciale UIL Beni e Attività Culturali sarà inviato copia del testo del ricorso , preparato dall’Avvocato Antonio Forcina, che dovrà essere presentato , dopo l’esperimento dei Toc o dopo il decorso dei 90 giorni ai Giudici del Lavoro di ciascuna Provincia.

L’iniziativa è rivolta in forma gratuita a tutti i Funzionari interessati e sarà cura di ciascun Segretario Regionale e Provinciale UIL Beni e Attività Culturali prendere contatto con le strutture della UILPA e /o delle singole Camere Sindacali Provinciali e/o Regionali UIL ( CSP UIL- UR UIL ) per consegnare ai legali di tali strutture copia dei ricorsi che dovranno essere firmati dagli stessi lavoratori che firmeranno i TOC, affinchè questi siano presentati presso i Tribunali.

Ovviamente, per gli Avvocati delle Camere Sindacali Provinciali e/o Regionali UIL ( CSP UIL- UR UIL ) trattandosi di apporre unicamente la firma su un ricorso già preparato dal nostro Avvocato Forcina, gli stessi potranno tranquillamente dare la propria disponibilità a presentarlo senza spese.
Qualora vi fossero esigenze diverse , i Segretari Regionali e Provinciali UIL Beni e Attività Culturali decideranno se richiedere un eventuale contributo.
Nel caso vi fossero dei problemi, la Segreteria Nazionale dovrà essere interessata rispetto a difficoltà che dovessero insorgere in sede locale.


Fraterni saluti
Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale




AVVISO A TUTTI I FUNZIONARI DI C2 E C3 CON 5 ANNI DI ANZIANITA’



RICORSI PER LA VICEDIRIGENZA

LA UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI ORGANIZZA GRATUITAMENTE PER TUTTI I I FUNZIONARI DI C2 E C3 CON 5 ANNI DI ANZIANITA’ UN RICORSO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VICEDIRIGENZA.

IL RICORSO SARA’, A NORMA DI LEGGE PRECEDUTO DAL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
( TOC).

TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI POTRANNO ADERIRE ALL’INIZIATIVA SOTTOSCRIVENDO L’APPOSITO MODULO PER IL TOC E SUCCESSIVAMENTE PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DELLA NOSTRA PROVINCIA CONTATTANDO IL SEGRETARIO E/O RESPONSABILE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI:

TUTTI I GIORNI DALLE ORE _______ALLE ORE_________

PRESSO _______________________________________________________________

TELEFONO _______________________________

IL SEGRETARIO UIL
________, lì ___________







Raccomandata a.r. Al MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI _____________________
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
Via _____________________________


Raccomandata a.r. Al MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Via del Collegio Romano n.27
00186 ROMA



Oggetto: RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

I sottoelencati n. dipendenti, che sottoscrivono per integrale accettazione e conferma, e che ai fini della presente richiesta si domiciliano presso la sede UILPA- Beni e Attività Culturali in _____________________, via _________________________________________ _ , con la presente formulano espressa istanza di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, significandoVi quanto segue.

L’art. 17 bis del D.Lgs. n.165/2001 (come modificato dall’art. 7, comma 3 della legge 15 luglio 2002 n. 145), istituisce “un’apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompresso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’art. 17.”. La stessa norma dispone che sia la contrattazione collettiva a provvedere alla disciplina dell’Area della Vicedirigenza.

Ognuno dei sottoscritti richiedenti è dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in servizio presso le sedi di __________________________________
_________________________________ e possiede i requisiti previsti dall’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 e cioè: l’inquadramento in una delle posizioni economiche di C2 o di C3, nonchè l’anzianità di servizio di almeno 5 anni in tali posizioni economiche (o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento).

Proprio perché sono tutti titolari dei requisiti di legge, gli istanti si ritengono fortemente danneggiati dall’inerzia sinora tenuta dalla Pubblica Amministrazione, la quale colpevolmente ha ritardato il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nell’area della vicedirigenza, in attesa che la contrattazione collettiva disciplinasse la medesima area.

Contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, però, l’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 può essere considerata norma precettiva e di immediata applicazione, poiché sembra oltremodo evidente che risulta notevolmente compresso lo spazio riservato alla contrattazione collettiva, in quanto le disposizioni in esso contenute procedono alla netta individuazione degli elementi e dei requisiti dell’area della vicedirigenza, tracciando una precisa linea di separazione del personale appartenente alla medesima area di nuova istituzione.

Per altro verso, risultano anche definite le funzioni del personale incluso nella vicedirigenza, considerato che a loro i dirigenti possono “delegare” le competenze di cui all’art. 17 D.Lgs. 165/2001 (attuazione di progetti – direzione e coordinamento degli uffici – gestione del personale).

Né, d’altronde, può essere di ostacolo all’accoglimento delle richieste qui formulate, il fatto che non sia stata ancora definita la disciplina dell’area in sede di contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nemmeno con l’ultimo contratto per gli anni 2006-2009, poiché la stessa P.A. ha dato seguito al disposto di cui all’art. 17 bis D.Lgs. 165/2001, in primo luogo, individuando le OO. SS. maggiormente rappresentative (ai fini della contrattazione collettiva con l’ARAN) ed, in secondo luogo, adottando il Decreto Interministeriale riguardante l’equivalenza tra le posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri e le posizioni nei restanti settori del pubblico impiego.

Per quanto di sua competenza, inoltre, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica l’entità del contingente numerico degli aventi diritto alla vicedirigenza per l’anno 2005, di fatto identificadolo con tutto il personale inquadrato rispettivamente nelle posizioni economiche di C2 e di C3, avente i requisiti di legge alla data del 31.12.2005. In conseguenza del contingente di personale così individuato, nelle leggi finanziarie successive sono anche state stanziate le somme necessarie alla copertura economica: 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007.

Peraltro, facendo ricorso alla copiosa giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.09.2005 n. 18829) formatasi in relazione alla legge n. 190/85, che nell’impiego privato ha introdotto l’area dei “Quadri”, si deve ritenere che possa essere direttamente il Giudice del Lavoro ad attribuire la posizione di vice dirigente ai dipendenti aventi i requisiti di legge – quali sono tutti i sottoscritti richiedenti –, laddove la contrattazione collettiva non abbia provveduto alla disciplina dell’area nei termini a ciò assegnati.

Simile potere del Giudice del Lavoro, appare giustificato perché, ancora una volta richiamandoci all’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 2246/95 e Cass. 12214/98), non può esservi ragione alcuna di negare l’immediata applicazione ad una norma che istituendo una nuova categoria attribuisca diritti soggettivi immediati ed incondizionati.

Premesse tutte le considerazioni di fatto e di diritto sin qui esposte, poiché è intenzione dei sottoscritti di adire il Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, si dispiega formale
RICHIESTA
di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt.410 c.p.c. e 65 D. Lgs. n.165/2001, nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
In ossequio al disposto dell'art.66, 3° comma, lettera d) D. Lgs. n.165/2001, si nomina quale proprio rappresentante nel costituendo Collegio di Conciliazione, il ________________________________
______________________________________________________________________, domiciliato in ______________________, via ___________________________________________________.

Per integrale accettazione e conferma, nonché per conferimento al __________________________
________________________________________________ di procura speciale a partecipare, conciliare e/o transigere, in relazione alla suestesa richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione

NOMINATIVI FIRME
______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

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10 aprile 2008

GRANDE VITTORIA, GRANDE SENTENZA

Sul link sottostante potrete leggere la sentenza che rende giustizia a tutti i funzionari tecnico scientifici, umiliati ed appiattiti negli ultimi 18 anni. Finalmente viene sancita l'area contrattuale riservata per i professionisti e le alte professionalita della nostra amministrazione.
Adesso bisogna far applicare la sentenza a tutti gli aventi diritto, anche se è stato abolito da decenni la possibilità dell'estensione del giudicato (altra norma ingiusta, antidemocratica e forse anche anticostituzionale).
Gli avvocati sono al lavoro..



http://www.mintrasporti.it/studio_legale/_documenti_vari/2008-03-07_TribRoma_4399_ViceDirigenza_l.pdf

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PAROLA DEGLI ARCHEOLOGI CASERTANI


DA PATRIMONIOSOS LA POSIZIONE E LE ASPETTATIVE DEGLI ARCHEOLOGI DELL'AREA CASERTANA :

BENI CULTURALI NEL CASERTANO: CRESCITA O DISMISSIONE?
2008-04-07

Funzionari Direttori Archeologi Coordinatori degli Uffici per i Beni Archeologici dell’area casertana
L’organizzazione interna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dal 2000 ad oggi mutato per ben tre volte la propria struttura interna.
Mentre le due precedenti modifiche non sono intervenute sull’articolazione e sui territori di competenza delle singole Soprintendenze, la riforma più recente, della fine del 2007, è intervenuta anche su questi aspetti.
Ovunque queste decisioni abbiano comportato cambiamenti esse non hanno mancato di suscitare polemiche, ribellioni e prese di distanza sia da parte dei funzionari, sia da parte dei sindacati.
Le fibrillazioni con le quali il sistema delle Soprintendenze ha risposto a tali nuovi provvedimenti possono, in parte, ritenersi reazioni fisiologiche, spiegabili con la messa in crisi di consolidate abitudini, con inerzia mentale, con naturale diffidenza verso il nuovo.
Tanto è vero che, nello scorrere i vari comunicati e le lettere aperte inviate dal territorio al Ministro, non di rado si possono rinvenire argomentazioni esattamente opposte tra loro, ma di volta in volta portate a favore della medesima tesi: non si accetta il mutamento dello status quo.
In questi giorni si apprende dalle notizie di stampa della raffica di polemiche suscitate dalle nomine ratificate dal Ministro, On.le F. Rutelli, proposte, a norma del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dai Direttori Regionali sentiti i Direttori Generali.
Come spesso accade, le tensioni, i comunicati, le smentite e i chiarimenti si concentrano quasi esclusivamente su quest’ultimo aspetto.
Sarebbe invece opportuno rivolgere l’attenzione sugli aspetti di sostanza dell’ultima riforma del Ministero, sulla consistenza del programma culturale sotteso, sulle finalità e sull’impatto che i cambiamenti possono avere sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
In tal senso dubbi e perplessità sono state espresse quando ancora il riassetto delle Soprintendenze non era definitivo sia dalle rappresentanze sindacali, sia dall’Assotecnici.
Oggi, a seguito delle nomine dei Soprintendenti, si sollecitano la comune riflessione e il dibattito sulle prospettive che tali decisioni schiudono alla tutela.
Non risulta, come facilmente intuibile, agevole intervenire su argomenti di tale complessità e in assenza di un dibattito generale, di metodo e di merito, sulle scelte operate dall’autorità politica.
Scelte delle quali non si contesta la legittimità, ma la cui logica si vorrebbe conoscere e intorno alle quali è lecito, e opportuno, aprire la discussione.
Si richiama, nel caso presente, l’attenzione sulla situazione delle Soprintendenze per i Beni Archeologici della Campania, in particolare sulla Provincia di Caserta.
Come noto, in Campania sono nate due nuove Soprintendenze: una autonoma di Napoli e Pompei, comprendente anche tutto il territorio della provincia di Napoli; l’altra di Benevento e Caserta, con giurisdizione sulle due province e sede a Caserta. La terza Soprintendenza archeologica della regione, quella con sede a Salerno, resta praticamente immutata perdendo la sola provincia di Benevento.
In questa sede si decide si tralasciare i problemi connessi all’attuazione logistica delle decisioni ministeriali, all’organizzazione dei nuovi Uffici, alla dotazione organica e finanziaria, tutti aspetti che saranno concretamente curati dalla competente Direzione regionale e dal Dirigente preposto alle Soprintendenze.
Ci cercherà, piuttosto, di contribuire all’individuazione di possibili prospettive storiche e amministrative attraverso le quali traguardare la creazione della nuova Soprintendenza di Benevento e Caserta.
Le province di Caserta e Benevento costituiscono comparti territoriali morfologicamente e geologicamente distinti, tra loro collegati da due passaggi vallivi, quello che passa da Telese e quello che da Maddaloni – Santa Maria a Vico si dirige verso Caudium, quest’ultimo prescelto dalla via Appia, principale collegamento antico tra Roma e l’area adriatica.
Entrambe le province sono ricchissime di evidenze archeologiche, spesso stratificate nel susseguirsi dei secoli, e non è questo il luogo per una disamina puntuale.
La nuova Soprintendenza si pone pertanto a cavallo tra due distretti geografici tra loro differenti, frequentati sin da epoche remotissime, in età storica popolate da un mosaico di popoli italici tra i quali spiccano Etruschi, Campani e Sanniti. La fertilità dei suoli dell’area campana da un lato, la posizione strategica e le risorse naturali dall’altro, resero entrambe le aree della massima importanza per tutta l’età romana e ancora nel Medio Evo, quando si insediarono importanti strutture di controllo e organizzazione del territorio.
Dal punto di vista amministrativo queste aree hanno sempre giocato un ruolo marginale, causato per opposti motivi dalla distanza dal capoluogo Napoli: troppo vicina Caserta, troppo lontana Benevento.
Nell’area del Casertano i Beni culturali, in particolare archeologici, furono vissuti dalle classi dirigenti locali,sin dalle prime scoperte nel XVIII secolo, quale possibile motivo di riscatto rispetto a Napoli attraverso la valorizzazione delle origini etrusche e italiche delle genti qui insediate. Come già autorevolmente osservato, l’Unità d’Italia rappresentò per queste aree una concreta possibilità di affrancamento dal dominio incontrastato dalla oramai ex capitale borbonica.
Non a caso si legano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico alcune delle più brillanti ed interessanti imprese culturali del Casertano: il Museo Campano di Capua, fondato nel 1874, e il Museo Allifano, fondato nel 1913. Entrambi avevano uno stretto rapporto con il territorio, sul quale la ricerca avveniva secondo gli standard del tempo: più organicamente organizzata la Commissione per la Conservazione dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro, ugualmente interessate e illuminata l’istituzione di una Commissione Archeologica Comunale a Piedimonte di Alife nel 1926.
Nel corso del “900, attraverso il progressivo intensificarsi dell’azione di tutela da parte della Soprintendenza, prima alle Antichità della Campania poi di Napoli e Caserta, si sono non solo moltiplicate le scoperte, ma si è rafforzata la consapevolezza della consistenza e dell’importanza dei siti archeologici di Terra di Lavoro, e non solo a livello scientifico.
Nonostante i danni bellici, il declino economico e culturale, l’indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali, il degrado ambientale e sociale che hanno progressivamente devastato e sfigurato la piana campana, con una rimarchevole continuità dal Dopo Guerra ad oggi, la Soprintendenza ha con costanza e determinazione condotto la sua azione di tutela e valorizzazione lungo l’arco di 60 anni.
Qualora ci si fermi a riflettere, ad esempio, sull’incidenza sul territorio dell’opera della Soprintendenza si rimarcherà come tutti i principali centri antichi dell’area siano stati sottoposti a tutela e come in essi si siano svolti,o in svolgimento, scavi e opere di valorizzazione.
L’attività di controllo del territorio è stata intensificata attraverso l’apertura di uffici distaccati a Succivo, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Calvi Risorta, Alife, Teano, Sessa Aurunca, Mondragone, a molti dei quali sono oggi associati un Museo e un sito archeologico aperti al pubblico, tangibile segno di restituzione ai cittadini residenti del patrimonio locale in termini di conoscenza e fruizione.
Questa opera discreta, ma ferma, condotta dai funzionari sotto la guida di Soprintendenti lungimiranti e attenti alla continuità e alla coerenza dell’azione amministrativa, ha prodotto negli ultimi anni tangibili risultati in termini di sensibilizzazione di un territorio difficile sotto molti aspetti, ma anche dalla potenzialità enormi.
Non solo l’utilizzo di Fondi Regionali Europei ai fini di valorizzazione del patrimonio, ma anche il senso di responsabilità e l’apertura dimostrata verso l’opera della Soprintendenza da parte degli Enti territoriali nella programmazione sia di strumenti urbanistici, sia di opere pubbliche dimostrano la crescente condivisione dei comuni doveri, sanciti dalla Costituzione, verso il patrimonio culturale. Con l’aiuto degli Enti territoriali, il Ministero ha nel corso dell’ultimo decennio contribuito alla capillare diffusione e divulgazione delle conoscenze nei distretti geografici un tempo occupati dai Sanniti, dagli Aurunci, dai Campani, dai Sidicini.
Il clima positivo e la crescente sensibilità da parte dell’opinione pubblica locale da un lato incoraggiano ad accogliere con speranza la nascita della nuova Soprintendenza di Benevento e Caserta, dall’altra caricano quest’ultima di più gravose responsabilità verso il territorio.
Nel taglio del “cordone ombelicale” con l’Ufficio di Napoli potrebbe cogliersi l’occasione per constatare il livello raggiunto dalle attività sul campo, il maturarsi di condizioni per l’esercizio di una tutela ancora più attenta e condivisa con il territorio, la necessità dell’esercizio autonomo dei compiti di valorizzazione specificatamente studiato per rispondere ai bisogni locali: in ultima analisi la possibilità che, nel concreto, il percorso di riscatto culturale e civile di queste province attraversi anche il campo dei beni culturali, e nella fattispecie archeologici, così come accadde subito dopo l’Unità d’Italia.
La dipendenza da Napoli, se da un lato ha condizionato pesantemente l’entità delle somme impiegate nell’azione di tutela e nei lavori di valorizzazione stante l’importanza dei giacimenti culturali dell’area napoletana e flegrea, dall’altro ha apportato indubbi benefici anche al Casertano che si è potuto avvalere di una struttura e di professionalità di alto livello abituate ad operare sui maggiori siti archeologici e a gestire cantieri di scavo e restauro tra i più importanti d’Italia.
Il costante rapporto con Napoli ha inoltre assicurato un retroterra culturale di primissimo rango nel rapporto e nella presenza delle Università, delle quali ben tre annoverano Corsi di laurea e Dipartimenti di Archeologia.
Il venir meno di tale diretto rapporto, per quanto come ovvio non definitivamente interdetto, investe di maggiori responsabilità nel campo dell’agone per la difesa e la diffusione dei beni culturali la Soprintendenza e la giovane Facoltà di Lettere di Santa Maria Capua Vetere. Dai comportamenti e dalle scelte strategiche di politica culturale di queste Istituzioni dipenderanno nei prossimi anni molto più che il semplice destino della tutela e della ricerca.
Entrambe si troveranno in un futuro niente affatto remoto di fronte a importanti scelte.
Nell’attuale contesto socio economico, anche alla luce dei più recenti avvenimenti di cronaca, la capacità di dare risposte appropriate e di esercitare in concreto funzione di guida e di sprone per la crescita culturale impongono una consonanza di intenti e condotte coerenti nei programmi e nelle attività tali da rafforzare ed accrescere il clima di fiducia nel raggiungimento di obiettivi di crescita culturale, civile e sociale.
Non sarebbe opportuno in linea generale disattendere a tali compiti, non è possibile nelle terre di Gomorra.
Serve un’opinione pubblica informata e partecipe che funga da sprone a da controllo di quanto si va realizzando.
Servono occasioni molteplici per ribadire e rafforzare la nascente consapevolezza dell’immenso patrimonio culturale locale, sopratutto da parte dei giovani.
L’elaborazione di strategie in accordo con gli operatori culturali del territorio è un obiettivo di medio- lungo periodo, certamente del massimo interesse. E pur tuttavia, non va sottovalutato che nel breve periodo servono non solo obiettivi appropriati, ma anche risorse sia finanziarie, sia umane all’altezza dei compiti e tali da imprimere una spinta decisiva alla crescita culturale del territorio, tale da rendere i processi virtuosi difficilmente reversibili.
Ha inteso il Ministero dotare il nascente organo periferico degli strumenti idonei a svolgere tali gravosi compiti?
Al momento si conosce solo il nome del dirigente designato.
Non è stata indicata una sede fisica nell’ambito del Comune di Caserta, come del pari dovranno individuarsi le dotazioni organiche e gli uffici centrali della nuova Soprintendenza.
Non consola quanto tramandato dalla memoria collettiva circa la precedente, e traumatica, separazione di Pompei da Napoli a seguito del terremoto del 1980.
Non solo il contesto è cambiato, ma ci si augura che anche le metodologie di intervento siano improntate a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza aggiornati al principio di responsabilità che lentamente si sta facendo strada nella gestione della cosa pubblica in Italia.
I Beni Culturali sono per la Terra di Lavoro e per il Beneventano una delle poche risorse immediatamente utilizzabili non solo per innalzare i livelli di qualità della vita dei cittadini residenti, ma anche per costruire uno sviluppo sostenibile e duraturo di attività di accoglienza e turistiche, verso le quali entrambi i distretti sembrano vocati per l’indiscutibile bellezza del territorio che, nonostante tutto, ha mantenuto il fascino di un paesaggio ancora largamente simile a quello goduto dai più antichi abitanti della Campania, amato da Federico II, ricercato per le dimore agresti dai nobili della corte napoletana del XV e XVI secolo, prestigiosa sede di caccia dei re di Napoli.
Chi scrive è abituato ad operare nel silenzio, come si dice “a testa bassa”, animato solo dallo spirito di servizio e dal senso di responsabilità verso i beni archeologici della regione e in ossequio alla necessità non solo di preservarli per il futuro, ma anche di consegnarli alle cure di chi è il primo erede di una storia tanto illustre e complessa: i cittadini.
Queste pagine vogliono richiamare l’attenzione sulla delicatezza del momento, sull’importanza delle scelte che saranno operate e sulla necessità che il territorio tutto partecipi di tali decisioni che potranno avere conseguenze concrete tanto in termini positivi, quanto in termini negativi.
Qualora il nuovo organo non venisse dotato delle risorse necessarie e sufficienti per un buon funzionamento, ovvero non si attrezzasse per sostenere l’elevato livello di tutela e di iniziative attuali, le conseguenze non tarderebbero a manifestarsi.
L’impianto culturale che dipende dalla Soprintendenza è caratterizzato da una struttura diffusa sul territorio, funzionante a regime attraverso la maglia di distribuzione della sede di Napoli. Da oggi tutto ciò è posto in una situazione di fragilità estrema, che ci si augura cessi al più presto sostituita da un’alacre opera di rafforzamento delle fondamenta stesse dell’edificio, nonché dalla creazione di un ufficio centrale che sia in grado di coordinare e dirigere in armonia e con efficienza la nuova Soprintendenza per non vanificare i risultati di decenni di impegno dell’Amministrazione e garantire la continuità e l’esercizio delle attività con gli standard oramai acquisiti.

I Funzionari Direttori Archeologi Coordinatori degli Uffici per i Beni Archeologici dell’area casertana:
Elena Laforgia, Colonna Passaro, Valeria Sampaolo, Antonio Salerno, Francesco Sirano, Enrico Angelo Stanco, Luigi La Rocca, Maria Grazia Ruggi d'Aragona; Luigina Tomay.

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